Ecco il testo integrale della sentenza del TAR della Toscana che ha accolto ricorso presentato da Massimiliano Baldini dopo le polemiche del voto a Viareggio.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Massimiliano Baldini, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Andrea Gemignani, con domicilio eletto presso Alessandra Castagna in Firenze, via Giuseppe La Farina n. 47;
contro
Comune di Viareggio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio eletto presso Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;
nei confronti di
Giorgio Del Ghingaro, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Masi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia, 2;
Luca Poletti, Antonio Batistini, Maria Stefania Carraresi, Chiara Consani, Giuseppe De Stefano, Paola Gifuni, Pietro Guardi, Roberto Maccioni, Elisa Montartesi, Maria Domenica Pacchini, Stefano Pasquinucci, Riccardo Pieraccini, Gloria Puccetti, Matteo Ricci, Rodolfo Salemi, Alessandro Santini, Ambra Sinagra, Marinella Spagnoli, Gabriele Tomei, Alfredo Trinchese, Luigi Troiso, Giulio Zanni, David Zappelli, Anna Maria Pacilio, Giampiero Ceccotti non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
anche a seguito dei motivi aggiunti depositati l’8 aprile 2016.
– dell’atto di proclamazione dei risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio in data 18.06.2015, svoltesi domenica 31 maggio 2015 (primo turno) e domenica 14 giugno 2015 (turno di ballottaggio), all’esito della quale è risultato eletto alla carica di Sindaco il signor Giorgio Del Ghingaro;
– del verbale di “comunicazione dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio di Domenica 14 giugno 2015”, prot. n. 0033012 in data 04.06.2015, con il quale il Presidente dell’Ufficio Centrale ha certificato il risultato della votazione e dello scrutinio del 31.05.2015, individuando nei signori Del Ghingaro Giorgio (voti validi 8415) e Poletti Luca (voti validi 5480), i primi due candidati ammessi al ballottaggio;
– del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale relative al primo turno elettorale, iniziate il giorno 03.06.2015 e terminate il 05.06.2015;
– dei verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale delle Sezioni 2, 3, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 46 e 51 relativi al primo turno e dei relativi risultati, con particolare riferimento alla determinazione del numero dei votanti, delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede contestate e non attribuite;
– di ogni altro atto presupposto, connesso (in particolare, relativo al turno elettorale del 31 maggio 2015 nella parte in cui si assegna al candidato Sindaco Luca Poletti n. 5480 voti validi ed al candidato Sindaco Baldini Massimiliano Riccardo n. 5.453 voti validi, con conseguente ammissione del primo al turno di ballottaggio) e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Viareggio e Giorgio Del Ghingaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le sentenze non definitive 8 ottobre 2015, n. 1356 e 20 gennaio 2016, n. 93;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il sig. Massimiliano Riccardo Baldini partecipava, in qualità di candidato alla carica di Sindaco (collegato alle liste n. 1 “Lega Nord Toscana”, n. 2 “Fratelli d’Italia”, n. 3 “Movimento dei cittadini per Viareggio e Torre del Lago”, n. 4 “Liberali per Viareggio”, n. 5 “Per Torre del Lago Puccini”), al procedimento per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Viareggio, svoltosi il 31 maggio 2015 (primo turno) e il 14 giugno 2015 (ballottaggio).
Dopo il primo turno erano ammessi al ballottaggio i candidati:
– sig. Giorgio Del Ghingaro (collegato alle liste n. 10 ” Del Ghingaro Lista civica”, n. 11 “Viareggio tornerà bellissima”, n. 12 “Viareggio democratica”, n. 13 “Uniti per Viareggio”, n. 14 “Sto con Viareggio”), che otteneva n. 8.415 voti;
– sig. Luca Poletti (collegato alle liste n. 15 “Partito Democratico”, n. 16 “Federazione di sinistra per Viareggio”, n. 17 “Viva Viareggio viva”), che otteneva n. 5.480 voti.
Da parte sua, il sig. Massimiliano Riccardo Baldini otteneva, quale terzo classificato, n. 5.453 voti, cioè 27 voti in meno rispetto al sig. Poletti.
All’esito del ballottaggio risultava eletto alla carica di Sindaco il sig. Giorgio Del Ghingaro, che otteneva n. 9.286 voti, contro n. 6.105 voti assegnati al candidato Poletti.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 130 del codice del processo amministrativo, il sig. Massimiliano Riccardo Baldini impugnava gli atti indicati in epigrafe, formulando le seguenti domande:
– in tesi, dichiarare <<l’invalidità e/o nullità delle operazioni elettorali svolte dalle Sezioni nn. 2, 3, 32 e 34 con conseguente rinnovazione del primo turno elettorale>>;
– in ipotesi, <<dichiarare l’irregolarità delle operazioni elettorali svolte dagli uffici elettorali delle Sezioni 2, 3, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 46 e 51 e per l’effetto disporre nuovo conteggio delle schede relative alle predette sezioni, con conseguente correzione dei risultati del primo turno elettorale e rinnovazione del ballottaggio ammettendovi il candidato Sindaco Massimiliano Riccardo Baldini, in luogo del candidato Luca Poletti>>.
Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio il Comune di Viareggio che eccepiva l’inammissibilità del gravame e ne ha chiedeva, comunque, la reiezione perché infondato.
Con sentenza non definitiva 8 ottobre 2015, n. 1356, la Sezione ordinava a parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio <<nei confronti di tutti i soggetti che da un eventuale accoglimento delle censure in questione, con le conseguenze indicate, potrebbero risultare in qualche misura pregiudicati; si tratta di tutti i consiglieri eletti (che fossero o meno candidati alla carica di sindaco), fatta ovviamente eccezione per il sig. Luca Poletti>>.
L’integrazione del contraddittorio era regolarmente effettuata da parte ricorrente nei confronti dei consiglieri comunali presenti in consiglio; in particolare, in luogo delle sigg.re Maria Sandra Mei e Rossella Maria Martina (destinatarie della nomina a Consigliere comunale, ma poi decadute ex art. 64, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della nomina ad Assessore disposta con atti Sindacali 25 giugno 2015 n. 5 e 6 e della delibera di surrogazione C.C. di Viareggio 2 luglio 2015, n. 1), l’atto di integrazione del contraddittorio era notificato alle subentranti sigg.re Maria Stefania Carraresi e Marinella Spagnoli.
Con la successiva sentenza non definitiva 20 gennaio 2016, n. 93, la Sezione dichiarava l’irricevibilità per tardività della costituzione in giudizio del Sindaco eletto sig. Giorgio Del Ghingaro (costituitosi in giudizio solo dopo l’integrazione del contraddittorio), rigettava l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalle difese dell’Amministrazione comunale di Viareggio e del sig. Giorgio Del Ghingaro e una parte delle censure proposte da parte ricorrente; disponeva altresì una verificazione, ad opera del Prefetto di Lucca o di un funzionario da lui delegato, relativa alle Sezioni 2, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38 e 51 ed alle circostanze analiticamente individuate al punto 8 della motivazione.
La sentenza non definitiva 20 gennaio 2016, n. 93 della Sezione costituiva oggetto di riserva d’appello da parte del ricorrente, del Comune di Viareggio e del Sindaco eletto sig. Giorgio Del Ghingaro e di opposizione di terzo da parte della sig.ra Maria Sandra Mei, con ricorso R.G. n. 625/2016 trattenuto in decisione sempre all’udienza del 12 luglio 2016 e separatamente deciso.
Con ordinanza 2 marzo 2016 n. 374, la Sezione prorogava di trenta giorni il termine per l’esecuzione della verificazione e formulava alcuni chiarimenti richiesti dal verificatore dott.ssa Sabatina Antonelli (delegata per l’incombente dal Prefetto di Lucca).
Con motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2016, il ricorrente ribadiva alcune censure sostanzialmente già articolate con il ricorso, con riferimento alla sezione n. 2 e alla sezione n. 28.
Con ordinanze 21 dicembre 2015 n. 932 e 15 giugno 2016 n. 496, il Presidente della Sezione disponeva, a richiesta del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Anna Maria Pacilio e Giampiero Ceccotti, nel frattempo subentrati a due consiglieri comunali dimissionari; integrazione del contraddittorio regolarmente eseguita da parte ricorrente.
Dopo il deposito, in data 14 aprile 2016, dell’elaborato finale della verificazione da parte della dott.ssa Sabatina Antonelli, il ricorso era trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2016.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, nei limiti indicati in motivazione.
1.La relazione finale della verificazione depositata dalla dott.ssa Sabatina Antonelli in data 14 aprile 2016 ha evidenziato, relativamente alla sola sezione n. 2 (le altre sezioni sottoposte a valutazione non hanno evidenziato anomalie al proposito) una grave violazione relativa alle schede autenticate e non utilizzate il cui numero, oltre a non essere espressamente indicato nel verbale di sezione, risulta, dopo l’apertura della busta di cui all’art. 53, 1° comma n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pari a sole 116 schede, mentre dovrebbe essere pari a 791 (vale a dire, 1214 aventi diritto al voto, meno 423 votanti); la definitiva mancanza di 675 schede autenticate e non utilizzate è poi stata definitivamente confermata, oltre che dall’apertura della busta 3C (relativa alle elezioni comunali), anche dall’apertura della busta 3R (relativa alle elezioni regionali svoltesi in pari data), autorizzata dall’ordinanza 2 marzo 2016 n. 374, sopra citata.
A questo proposito, la giurisprudenza assolutamente incontroversa del Giudice amministrativo appare attestata su un percorso ricostruttivo che riconosce all’irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate valore invalidante del voto, nelle sole ipotesi in cui <<non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l’esatto svolgimento delle operazioni di voto>> (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 9 febbraio 2016, n. 332; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 24 aprile 2015, n. 2362; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2015, n. 154; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22 dicembre 2014, n. 3155; C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 47; Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829; 21 giugno 2007, n. 3323; 18 febbraio 1992, n. 133; 17 luglio 1991, n. 1042; 12 settembre 1986 n. 44).
Del resto, la soluzione si basa su una ricostruzione delle fonti normative che regolamentano la materia che la Sezione condivide e decide di fare propria: <<la normativa riguardante il procedimento elettorale disciplina in modo rigoroso i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi inerenti:
– la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4° comma d.p.r. 570/1960 e succ. mod. e integr.);
– l’accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1° comma, n. 2);
-il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3);
– la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma).
Si tratta, a ben vedere, di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell’ordine indicato dalla legge, dovendosene dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale.
In particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione ed autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell’art. 53 cit. è preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale. Se ne è, coerentemente, dedotto che la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali ( CdS, n. 1042/1991), confermandosi la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, sia nelle ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323), sia, infine, nelle ipotesi in cui (come, appunto, nelle fattispecie in esame) non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate>> (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 47).
In presenza di una simile indirizzo giurisprudenziale, nessuna rilevanza può essere attribuita all’argomentazione articolata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio e che si radica su un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829) che, in verità, si inserisce nell’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente (e, proprio, per questo è già stato richiamato e ascritto alla soluzione contraria).
Nel caso che ci occupa, la violazione riscontrata nella Sezione n. 2 non si esaurisce, infatti, nell’omessa verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate, ma è stata accertata, dalla verificazione operata dalla Sezione, la vera e propria mancanza di 675 schede autenticate e non votate; siamo pertanto in presenza di quella sostanziale impossibilità di accertare <<altrimenti, …(il) dato relativo agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione che non hanno votato>> che anche per Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2011, 3829, impone, al di là dell’omessa verbalizzazione, l’annullamento delle operazioni elettorali.
Del pari irrilevante appare poi il riferimento alla cd. prova di resistenza (in questo senso, si vedano anche Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; 21 ottobre 2011, n. 5670); tutta la giurisprudenza sopra richiamata ha, infatti, rilevato come la possibilità che possa verificarsi il fenomeno della cd. “scheda ballerina” assuma tale radicalità ed importanza da inficiare la stessa genuinità dei voti espressi nella sezione ed imponga pertanto la rinnovazione delle operazioni di voto, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla rilevanza delle possibili modificazioni del risultato finale: <<nel caso di specie, ritiene il Collegio che i vizi denunziati dall’odierno appellante (ancorchè non confermati da apposita verificazione, rimasta inevasa per cause di forza maggiore) possano assumere carattere sostanziale ed invalidante, dando comunque corpo a fondati sospetti in ordine alla attendibilità del risultato elettorale, sia alla luce di una non corretta utilizzazione di un cospicuo numero di schede elettorali in diverse sezioni, sia anche alla luce del possibile meccanismo fraudolento della cd. “scheda ballerina”(consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio>> (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 47).
Quanto sopra rilevato porta al rigetto anche dell’ultima eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio e relativa a presunte preclusioni processuali che deriverebbero dalla sentenza non definitiva 20 gennaio 2016, n. 93 della Sezione.
Il fatto stesso che la Sezione abbia disposto una verificazione su una circostanza (l’effettivo numero delle schede autenticate e non votate nella sezione n. 2, ma anche in altre sezioni) strutturalmente idonea a determinare l’annullamento delle operazioni di voto nelle sezioni interessate dalla violazione, esclude, infatti, che il contenuto dispositivo della decisione possa essere interpretato nel senso della definitiva reiezione delle censure idonee a determinare l’annullamento delle operazioni di voto di cui al primo turno delle elezioni in discorso (quello svoltosi domenica 31 maggio 2015) e della volontà di limitare il seguito della vicenda alla sola correzione del risultato elettorale rilevante ai fini dell’individuazione dei candidati ammessi al secondo turno (quello di domenica 14 giugno 2015); più limitatamente, si è pertanto trattato di una sentenza non definitiva che ha deciso alcune delle censure proposte con il ricorso, rinviando agli esiti della verificazione la decisione delle ulteriori censure (anche importanti il rifacimento del primo turno) che necessitavano di ulteriore istruttoria.
In definitiva, la censura, già proposta dal ricorrente con il ricorso e successivamente solo specificata con i motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2016 (ed in questa prospettiva di sostanziale continuità delle censure proposte con il ricorso e i motivi aggiunti non può trovare condivisione l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio), deve essere accolta.
Per quello che riguarda la problematica dell’estensione dell’annullamento, la Sezione deve rilevare come il notevole numero delle schede mancanti nella sezione n. 2 (675 su 791) e le particolari modalità della “scomparsa” delle schede elettorali (il fatto inspiegabile che siano state conservate solo 116 schede esclude, infatti, che possa essersi trattato di un banale errore in ordine alle modalità di conservazione delle schede autenticate e non utilizzate, come, del resto, ulteriormente accertato dalla verificazione disposta dalla Sezione, che ha definitivamente escluso che le schede mancanti possano essere state semplicemente inserite nella busta 3R, relativa alle elezioni regionali svoltesi in pari data, piuttosto che nella busta 3C, relativa alle elezioni comunali, come avrebbe dovuto essere) escludano ogni possibilità di limitare l’annullamento, ex art. 79 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, alle operazioni di voto relative alla sola sezione n. 2 (in questo senso, si vedano le già citate T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 9 febbraio 2016, n. 332; C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 47); non diversamente da altre fattispecie decise dalla giurisprudenza, siamo, infatti, in presenza di <<un quadro assolutamente opaco in ordine alle modalità nelle quali si è svolta la competizione elettorale. …..In questo caso, infatti, è la stessa trasparenza del risultato elettorale ad essere compromessa, sicché se non può trovare soddisfazione l’interesse a vedersi aggiudicata la competizione elettorale, deve trovare soddisfazione l’interesse strumentale a partecipare ad una competizione elettorale nella quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resta sottratto alle molteplici e gravi irregolarità emerse nell’occasione, che incidono sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali>> (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059).
In altre parole, è proprio il numero elevato di schede autenticate e non votate “perso” nella sezione n. 2, unitamente alla sostanziale difficoltà a giustificare altrimenti la mancanza delle schede, ad escludere la possibilità di limitare il rischio derivante dal ricorso alla cd. “scheda ballerina” alla sola sezione interessata; del resto, non bisogna dimenticare che, nella fattispecie, al di là del risultato elettorale del Sindaco eletto (talmente elevato da non poter essere influenzato dalle 675 schede mancanti), la stessa esiguità del divario di voti (solo 27) tra primo e secondo classificato nel primo turno di elezioni rende possibile ipotizzare una modificazione della struttura del ballottaggio (con conseguenziale alterazione del complessivo risultato elettorale) con molto meno delle 675 schede mancanti.
2. Per completezza, la Sezione deve poi rilevare come, almeno con riferimento ad un’altra sezione (la n. 28), si siano verificate irregolarità tali da imporre la rinnovazione del voto.
Con riferimento alla sezione n. 28, la relazione finale depositata dalla dott.ssa Sabatina Antonelli in data 14 aprile 2016 ha, infatti, evidenziato (si veda, al proposito, la pag. 61 dell’Allegato n. 8) una sostanziale discrepanza del numero degli elettori votanti che risulta determinato nel numero complessivo di 576 (296 maschi e 280 femmine) nelle liste sezionali e di 575 (296 maschi e 279 femmine) nei verbali di sezione; risulta pertanto evidente come <<risult(i)no n. 575 schede votate a fronte di n. 576 votanti>>.
A questo proposito, la Sezione deve preliminarmente rilevare come le relative censure siano sicuramente ammissibili, essendo stato già posto a base del ricorso (che già lamentava come il verbale fosse stato successivamente integrato dal Presidente <<con dati in suo possesso>> e recasse dati contraddittori in ordine ai votanti, indicati in 506, 582 e 532) un legittimo dubbio in ordine all’attendibilità delle operazioni di voto e scrutinio che è stato correttamente specificato con i motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2016, una volta che, nella riunione tenutasi il 15 febbraio 2016 nella procedura di verificazione, erano stati conosciuti i veri dati (in precedenza non conoscibili) relativi all’effettivo numero di votanti (peraltro notevolmente diverso da quelli indicati in verbale) e di voti scrutinati; non può pertanto trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio.
Con riferimento alla censura, la giurisprudenza condivisa dalla Sezione ha poi rilevato, in termini generali, come <<ai fini della regolarità dei comizi elettorali vi deve essere un’esatta simmetria tra il numero dei votanti e le schede scrutinate>> (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 31 gennaio 2011, n. 143); del resto, si tratta di un principio di tale evidenza che non necessità di particolare dimostrazione.
Nel caso di specie, la sostanziale mancanza di una scheda (e di un voto) non può poi trovare giustificazione nella circolare 22 maggio 2015 n. 23/2015 del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali che -nell’ipotesi dell’elettore che, dopo essere stato registrato nelle liste sezionali come votante, rifiuti la scheda (cd. elettore “desistente”)- richiede che l’evenienza (in astratto, idonea a determinare una discrepanza tra il numero dei votanti registrato dalle liste sezionali e il numero delle schede elettorali), sia tempestivamente registrata sul verbale (evidentemente a pag. 23, § 15 del relativo modulo), cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta; il rilievo relativo alla mancanza originaria della verbalizzazione sul verbale di sezione della presenza della presunta elettrice “desistente” rende pertanto superflua l’ulteriore verificazione richiesta dall’Amministrazione comunale di Viareggio e tendente a rintracciare nelle liste sezionali dei votanti (che peraltro sono state aperte nel corso della verificazione alla presenza di tutte le parti e in assenza di contestazioni; pag. 61 della relazione finale del verificatore) l’eventuale annotazione di <<non votante>>, che si presenterebbe comunque non assistita dalla relativa annotazione apposta al verbale di sezione.
Del pari irrilevante appare poi la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Amministrazione comunale di Viareggio che, oltre a contrastare irrimediabilmente con le risultanze delle liste sezionali e dei verbali, risulta radicata su una dichiarazione della Presidente di seggio che non è esente da contraddizioni; la dichiarazione resa dalla Presidente di seggio in data 7 giugno 2016 (doc. 30 del deposito dell’Amministrazione comunale di Viareggio) appare, infatti, sostanzialmente in contraddizione con la precedente dichiarazione allegata alla verificazione (pag. 63 dell’Allegato 8), che non reca alcun riferimento alla giustificazione dell’elettore “desistente”, successivamente accampata.
In buona sostanza, la non corrispondenza tra numero dei votanti e schede scrutinate appare sintomatica, unitamente all’integrazione del verbale con <<dati in … possesso>> del Presidente e all’’incredibile “balletto” in ordine al numero dei votanti (506, 582 e 532, per poi arrivare a 576, con una scheda mancante), di una complessiva inattendibilità dell’esercizio del voto e dello scrutinio nella sezione n. 28 che impone la rinnovazione delle operazioni di voto, anche indipendentemente da quanto rilevato al punto precedente con riferimento alle operazioni di voto di tutte le sezioni.
3. In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2016 devono essere accolti e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati e la rinnovazione delle operazioni di voto relative al Comune di Viareggio; la particolare complessità delle questioni trattate permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Al verificatore dott.ssa Sabatina Antonelli (che ha chiesto la liquidazione del compenso con richiesta dd. 17 giugno 2016) deve essere equitativamente liquidata, in mancanza di un parametro preciso in ordine al valore della controversia, la somma di € 3.000,00 (tremila/00), da porsi a carico in via definitiva del Comune di Viareggio; nessuna liquidazione è possibile nei confronti dei quattro collaboratori del verificatore che non hanno richiesto personalmente la liquidazione e la cui opera non risulta espressamente autorizzata ai sensi dell’art. 56, 3° comma del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2016 li accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati e la rinnovazione delle operazioni di voto relative al Comune di Viareggio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Liquida al verificatore dott.ssa Sabatina Antonelli la somma di € 3.000,00 (tremila/00), per l’opera svolta nel procedimento, ponendola definitivamente a carico del Comune di Viareggio.
Dispone l’immediata trasmissione di copia della sentenza, a cura della segreteria, al Sindaco di Viareggio ed al Prefetto di Lucca per le formalità di pubblicità previste dall’art. 130, 8° comma c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere

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