“A proposito dell’obbligo del possesso della licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici – spiega Adriano Rapaioli, responsabile dei servizi innovativi della Confesercenti Toscana Nord – ricordiamo che la legge 504 del 1995 stabilisce l’obbligatorietà della denuncia, all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio, dell’esercizio di vendita di prodotti alcolici, finalizzata al rilascio di apposita licenza fiscale. Pertanto chiunque intende esercitare un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, compresi gli esercizi di vendita di alcol etilico e di bevande alcoliche, almeno 60 giorni prima di iniziare l’attività deve presentare all’ genzia delle dogane competente per territorio apposita denuncia”.
Aggiunge Rapaioli: “Il Ministero delle Finanze ha chiarito che sono tenuti a presentare la denuncia ed a munirsi della licenza prevista anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita. Ed ha precisato che anche gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i commercianti all’ingrosso di tali prodotti sono tenuti a presentare denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della relativa licenza. Le nostre sedi – conclude Rapaioli – sono a disposizione per tutte le informazioni in merito e per la predisposizione della pratica”.