Riprendendo la legge regionale 59 del 20/10/2009 il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare la modifica dell’art. 2 del Regolamento riguardante le prescrizioni sull’uso della spiaggia, ed in particolare il punto 1.8 divieto di “Condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola e /o guinzaglio”. Da questo divieto, con la modifica proposta saranno esclusi:
a) i cani, i quali potranno accedere e transitare sull’arenile, alle seguenti condizioni:
– l’accesso è consentito solo se accompagnati dal proprietario o detentore, i quali sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola, se previsti dalle norme statali, nonché ad avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
– è consentito l’accesso di un solo cane per ogni proprietario o detentore; il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
– l’accesso potrà essere limitato da parte del titolare dello stabilimento balneare, previa comunicazione al Sindaco.
b) i cavalli, esclusivamente nel periodo compreso dal 1 novembre al 31 marzo, i quali possono accedere e transitare sull’arenile alle seguenti condizioni:
– l’accesso è consentito solo attraverso i passi a mare.
– il transito è consentito esclusivamente nella fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia, raggiungibile unicamente percorrendo i predetti passi.
– il proprietario o il detentore dell’animale dovrà aver cura che il cavallo non crei disturbo o danno alcuno e deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cavallo.
Con questo provvedimento il Comune di Pietrasanta si uniformerà a quanto hanno già deliberato anche gli altri Comuni litoranei in merito al transito dei cavalli lungo l’arenile nel periodo invernale.