VIAREGGIO. Sembrava tutto pronto, con la gru della “Via Regia Spa” già in piazza Mazzini, nell’area dell’ex Casa del Fascio, dove dovrebbero sorgere due edifici con appartamenti super lusso. E invece il Tar, accogliendo il ricorso presentato dalla società Bell-F.lm, ha reso nullo l’atto amministrativo del Comune di Viareggio. Eccolo, l’ennesimo capitolo di una storia iniziata ai tempi della giunta Marcucci e successivamente ereditata da quella guidata da Luca Lunardini.

La “Via Regia Spa”, come riportato questa mattina dal quotidiano Il Tirreno, ha versato nelle casse comunali un milione e mezzo di euro, oltre agli oneri di urbanizzazione dovuti, affinché i lavori iniziassero. L’amministrazione Lunardini ha sempre ritenuto di poter convogliare questa cifra su altri interventi sulla Passeggiata: il pensiero è corso proprio a piazza Mazzini, esclusa dalla serie di rifacimenti resi possibili dai fondi Piuss.

Gianluca Bellucci, Maurizio Nicolosi e Silvio Lomazzi, i giudici del Tribunale amministrativo, hanno dunque respinto le argomentazioni che il Comune ha contrapposto a quelle dell’avvocato Giuseppe Morbidelli, difensore della Bell-F.lm, la società ricorrente.

La prima: l’approvazione del progetto «è stata effettuata senza procedere alla verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio». La Bell-F.lm aveva presentato le proprie osservazioni al Comune «contestando la scelta di non effettuare la verifica», ma l’atto era poi passato in consiglio comunale per essere approvato.

Il Comune si era opposto appellandosi alla “carenza di interesse” da parte della Bell-F.lm, proprietaria dell’immobile al numero civico 5 di piazza Mazzini, non avendo quest’ultima indicato le ragioni per cui il progetto in questione la danneggiasse.

Ma il Tar ha risposto negativamente, affermando che il «criterio della cosiddetta ‘vicinitas’ è «applicabile ad ogni attività di trasformazione del territorio, comprese quelle previste nel piano di recupero». Non a caso, in tempi recenti il Consiglio di Stato ha sentenziato che è legittimato ad impugnare una concessione edilizia prima di tutto «il proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione», con la «semplice prossimità» quale fattore sufficiente.

Il Comune di Viareggio – si legge nella sentenza – ha poi provato a sostenere che «il Regolamento urbanistico adottato ha recepito senza variazione il Piano di recupero ed ha operato la valutazione integrata sull’intero territorio comunale, desumendone un ulteriore profilo di improcedibilità».

Anche in questo caso, tuttavia, il Tar ha riscontrato l’infondatezza delle posizioni della giunta Lunardini, aggiungendo che «il Regolamento urbanistico recepisce le risultanze del Piano di recupero per come approvato con l’impugnata deliberazione. Inoltre, il Regolamento stesso è stato adottato, ma non ancora approvato in via definitiva».

In sostanza, dunque, il Comune avrebbe saltato passaggi, in realtà, dovuti per legge: è quanto si legge nella sentenza: «Non v’è previsione del Piano strutturale del Comune di Viareggio che deroghi all’obbligo generale della valutazione integrata (vi è possibile soprassedere solo nelle ipotesi stabilite nel Piano strutturale, in base alle legge regionale 1/2005, ndr), con la conseguenza che nel procedimento testo all’approvazione del contestato Piano di recupero l’amministrazione ha illegittimamente pretermesso la fase istruttoria imposta dal legislatore.»

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