VIAREGGIO. Il Comune non demorde. E si appellerà in Consiglio di Stato. Lo dicono il sindaco Luca Lunardini e l’assessore all’urbanistica Roberto Bucciarelli che inviano alla stampa una lunga ricostruzione dei fatti, che riportiamo integrale.

“Gli articoli apparsi sulla stampa a commento della sentenza 360/2012 pronunciata dal Tar Toscana e depositata il 17 febbraio scorso – scrivono – impongono alcune brevi e conclusive considerazioni, per quanto di dovere e interesse dell’amministrazione.

“La prima considerazione – scrivono sindaco e assessore – attiene al merito delle scelte urbanistiche che risalgono all’amministrazione Costa e che non state variate dalle successive amministrazioni Marcucci.

 “A fronte di un progetto presentato dai precedenti proprietari teso a recuperare le volumetrie distrutte dagli eventi bellici e in tal senso rispettoso della legge regionale 59/80 della Regione Toscana sul recupero del patrimonio edilizio esistente che qualificava come interventi di recupero la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi bellici, si ritenne che la progettazione dovesse essere affidata a un architetto di chiara fama. Il professionista fu individuato dai precedenti proprietari nella persona dell’architetto Mario Botta il quale presentò una soluzione che fu ampiamente discussa e condivisa a ogni livello, ivi compresa la Soprintendenza. Da qui il recepimento delle volumetrie nello strumento urbanistico, Variante Generale al PRG, adottata e successivamente approvata dal Consiglio Comunale nel 1997. Tale previsione, come è stata già precisato, non è stata mai variata e il progetto di cui oggi si discute è rimasto sul tavolo delle precedenti amministrazioni guidate dal sindaco Marcucci per circa 10 anni.

“Il progetto del piano attuativo – scrivono Lunardini e Bucciarelli – è stato valutato e approvato nel corso delle conferenze di servizi alle quali avevano partecipato la provincia di Lucca, la regione Toscana e la Soprintendenza.

 “In mancanza della attivazione del procedimento di adozione e approvazione del piano attuativo, e ciò interessa anche in parte questa amministrazione, la società aveva chiesto l’intervento sostitutivo della regione Toscana per la nomina di un commissario ad acta che si facesse carico dell’adozione e approvazione del piano PR8 . In data successiva a tale richiesta , gli uffici hanno completato l’istruttoria che ha condotto alla adozione del piano e alla sua approvazione avvenuta con deliberazione consiliare n.50 del 16.4.2009.

“Quanto sopra – spiegano i due rappresentanti dell’amministrazione – per sgombrare il campo dai dubbi sollevati da alcuni esponenti politici che hanno avuto ampio risalto sulla stampa locale, affermazioni che peraltro ingenerano solo equivoci di rilevante portata .

“Infatti tali interventi nel richiamare la sentenza del Tar Toscana che ha annullato la deliberazione consiliare di approvazione del piano sono argomentati in modo tale da ingenerare nella pubblica opinione che il Tar Toscana abbia annullato le previsioni urbanistiche. Ma ciò non è vero per la semplice ragione che tali previsioni urbanistiche non sono state mai impugnate da chicchessia.

“Da qui la seconda osservazione. Il ricorso – aggiungono l’assessore Bucciarelli e il sindaco Lunardini – è stato proposto contro la deliberazione consiliare di approvazione del piano limitatamente all’aspetto istruttorio del quale era stata censurata la mancanza della valutazione integrata. Gli uffici comunali, avevano ampiamente motivato sulla non necessità di tale adempimento istruttorio e il Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione del piano aveva dato pienamente conto delle ragioni che non imponevano di effettuare la valutazione integrata. Tali ragioni erano riconducibili alla previsione contenuta all’articolo 2 comma 3 del regolamento regionale di attuazione della legge regionale n.1/2005, regolamento n. 4/2007, nella parte in cui espressamente, quanto a “ambito di applicazione” consentiva di escludere la valutazione integrata per gli atti di governo del territorio ( il piano attuativo è per legge atto di governo del territorio) che determinano l’uso di piccole aree a livello locale.

“A ciò si sono attenuti gli uffici e il Consiglio Comunale. Il Tar Toscana ha invece ritenuto che tale esclusione non potesse essere disciplinata dal regolamento di attuazione della regione Toscana , ma bensì dovesse essere espressamente prevista nello strumento di governo superiore e cioè a dire nel piano strutturale. Ma a ciò è facile obiettare che l’obbligatorietà della valutazione integrata è stata introdotta per la prima volta dalla legge regionale 1/2005 quando il piano strutturale del Comune di Viareggio era stato già approvato nel 2004 e che non poteva quindi disciplinare l’obbligatorietà o meno dell’istituto della valutazione integrata che non esisteva ancora, né alla data di adozione del piano strutturale, né alla data della sua approvazione.

“Ciò è confermato senza equivoco dalla norma transitoria del regolamento n.4/2007 di attuazione della L.R. Toscana 1/05, che all’art.18 statuisce ”le disposizioni del regolamento si applicano ai piani strutturali e ai regolamenti urbanistici, nonché alle varianti ai medesimi , adottati dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento”.

“Ma come già precisato, il piano strutturale era stato già approvato nell’anno 2004. L’evoluzione normativa non si esaurisce qui, poiché, l’articolo 36 della L.R. 10/2010, modificativo del precedente art. 11 L.R.Toscana 1/05 non prevede più per i piani attuativi il procedimento di valutazione integrata che la società ricorrente aveva invece invocato. Da ciò la eccezione di improcedibilità del ricorso dedotta dal Comune per sopravvenuta carenza di interesse, nel respingere la quale il Tar non ha utilizzato l’espressione infondato , ma bensì l’espressione non condivisibile.

“In altri e conclusivi termini non si vede quale utile risultato avrebbe potuto conseguire la ricorrente dall’annullamento di un provvedimento fondato su una previsione normativa che, benché documentalmente contestata e contestabile dal Comune di Viareggio sulla base della normativa allora vigente è stata poi cancellata dalla nuova normativa intervenuta. Le precisazioni di cui sopra si rendono necessarie affinchè si comprenda quale sia la portata della sentenza e gli effetti pratici della nuova normativa vigente sull’attuazione del piano di recupero PR8.

“La sentenza – concludono Lunardini e Bucciarelli – sarà appellata al Consiglio di Stato con la proposizione di istanza cautelare di sopensione dell’esecutività della stessa, e sulla quale il Consiglio di Stato si esprimerà, crediamo, in tempi rapidi”.

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