VERSILIA. Le piscine pubbliche e quelle private ad uso collettivo (di alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, palestre, ecc.) sono normate in Toscana dalla Legge Regionale 9 marzo 2006 n. 8, e dal Regolamento Regionale 5 marzo 2010 n. 23/R, che hanno stabilito per  una serie di requisiti e di adempimenti. Dato che questa normativa è stata oggetto di modifiche e proroghe, il Dipartimento di Prevenzione della Ausl12 di Viareggio ritiene utile ricordare alcuni obblighi e scadenze di particolare rilevanza.

Le piscine che erano già in esercizio al 20 marzo 2010 (data di entrata in vigore del regolamento 23/R) si devono adeguare alle disposizioni della legge 8/2006  e del regolamento 23/R/2010, entro il 20 marzo 2014.

Le piscine che sono entrate in esercizio dopo il 20 marzo 2010  devono essere già adeguate alle disposizioni della legge  e del regolamento suddetti.

L’esercizio di una piscina richiede l’individuazione di un responsabile e di un addetto agli impianti tecnologici (i due incarichi possono essere svolti anche da una stessa persona purché in possesso dei titoli specifici).

Il responsabile della piscina deve essere in possesso del diploma di laurea in tecnico della prevenzione o in alternativa deve conseguire l’attestato di partecipazione a specifico corso formativo.

I corsi formativi vengono organizzati dalle agenzie formative accreditate secondo i tempi e i contenuti stabiliti da disposizioni regionali (DGR 11/04/2011 n.235, DGR 19/7/2012 n.607, D.D. 18/7/2012 n. 3115).

Attualmente si presentano due diverse situazioni:

•          Chi era responsabile di piscina da prima del 20 marzo 2010 (desumibile da dichiarazione effettuata prima del 20 marzo 2011), non in possesso del diploma di laurea in tecnico della prevenzione, deve conseguire entro il 20 marzo 2014 l’attestato di partecipazione a specifico corso formativo abbreviato.

•          Chi è nominato responsabile di piscina dopo il 20 marzo 2010, non in possesso del diploma di laurea in tecnico della prevenzione, deve aver conseguito l’attestato di partecipazione a specifico corso formativo integrale prima dell’assunzione dell’incarico.

Obblighi analoghi sono previsti anche per la figura di addetto agli impianti tecnologici che viene esonerato dall’acquisire l’attestato di partecipazione a specifico corso formativo, qualora sia in possesso di diploma di laurea o di istituto tecnico o almeno qualifica professionale nell’ambito degli indirizzi tecnici indicati dall’articolo 47 del regolamento 23/R/2010.

La normativa regionale ha stabilito anche che la gestione degli impianti natatori venga effettuata con le modalità dell’autocontrollo, per questo il responsabile di piscina deve approntare una serie di documenti indicati dall’articolo 49 del regolamento,  tra questi rivestono particolare rilevanza il documento di valutazione del rischio per gli utenti e il registro di controllo periodico dell’acqua in vasca. Per quest’ultimo non è  più necessaria la vidimazione da parte dell’ASL  prevista dalla vecchia normativa.

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asl 12 corsi piscine pubbliche uso pubblico

ultimo aggiornamento: 25-06-2013


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