VIAREGGIO. “Assolutamente assurda, incomprensibile ed immotivata la richiesta di escludere la  CGIL dalla costituzione di parte civile nel processo sulla strage di Viareggio”.

Lo scrive il  il Responsabile della CGIL della Versilia, Paolo Bruni..

“Con questo maldestro tentativo – sottolinea la  CGIL – gli avvocati degli imputati dimostrano di essere fuori dalla realtà e dalla storia. Non può bastare una nota stampa per rappresentare il ruolo del più grande sindacato europeo nella difesa dei diritti dei lavoratori e del diritto primario alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro che – nel tragico caso del 29 giugno 2009 come nella quasi generalità dei casi che riguardano il trasporto ferroviario – lega a doppio filo le condizioni di rischio dei lavoratori con quelle dei passeggeri e dei cittadini inermi.

Le grandi aziende nazionali (come  F.S.) o le multinazionali responsabili dei mancati controlli e revisioni sui treni, sono continuamente soggette a ristrutturazioni e modifiche degli assetti societari che di fatto cambiano in continuazione i livelli e gli interlocutori sulla sicurezza.

Ma nonostante tutto trovano sempre pronta e presente la  CGIL : dalle istanze territoriali a quelle internazionali la nostra organizzazione da sempre opera con il coinvolgimento pieno e totale delle proprie articolazioni organizzative nell’azione di contrasto alle mere logiche del profitto aziendale.

Per questo la  CGIL  si è costituita parte civile con le proprie istanze territoriali, regionale e nazionale.

La legittimazione a costituirsi parte civile delle OO. SS. deriva sia dall’interesse legittimo alla salvaguardia della vita, della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore, che dalla protezione del diritto della personalità del sindacato per il discredito derivante alla propria sfera funzionale (così detto “danno sindacale” come lo chiama una sentenza della cassazione del 96).

Vi è un diritto soggettivo del sindacato alla tutela dell’interesse collettivo perseguito e viene riconosciuta una lesione del diritto della personalità del sindacato conseguente all’offesa diretta ed immediata dello scopo sociale“.

 

 

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ultimo aggiornamento: 28-11-2013


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