Carnevale, la questura vieta l’utilizzo di manganelli e bombolette spray

VIAREGGIO. Un decreto che consente di indossare maschere in luoghi pubblici solamente dal 9 febbraio al 9 marzo, cioè durante il periodo di Carnevale, e che soprattutto vieta alle persone mascherate di “portare, anche se munite di regolare licenza, armi, bastoni, mazze, manganelli di qualsiasi genere”, di “gettare o spargere indosso o sul volto delle persone materie imbrattanti o pericolose e polveri coloranti di qualsiasi specie” e di “versare o spruzzare indosso o sul volto delle persone, mediante bombolette spray od altri mezzi idonei, liquidi di ogni genere, vernici o sostanze coloranti”.

A firmare questa disposizione è il questore di Lucca Claudio Cracovia. Di seguito il testo integrale del provvedimento, che prevede sanzioni da 10 a 103 euro per chiunque non lo rispettasse:

IL QUESTORE

DELLA PROVINCIA DI LUCCA

 

C O N S I D E R A T O

         che, nel periodo compreso tra il 9 febbraio ed il 9 marzo 2014, avranno luogo le manifestazioni legate al carnevale, tradizionalmente celebrate mediante travestimenti e mascheramenti;

A T T E S A

         la necessità di assicurare in tutta la provincia il normale svolgimento delle manifestazioni in argomento ed allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

V I S T I

l’art. 85 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 233, nonché l’art. 151 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635;

L E  T  T O

l’art. 5 della L. 22.5.1975 n. 152;

DECRETA

  1. – L’uso delle maschere nei luoghi aperti al pubblico è consentito durante le manifestazioni carnevalesche, a partire dal 9 febbraio e fino al 9 marzo 2014;
  2. – è fatto obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli Ufficiali ed Agenti della Forza pubblica;
  3. – è vietato alle persone mascherate di portare, anche se munite di regolare licenza, armi, bastoni, mazze, manganelli di qualsiasi genere ed altri oggetti che possano arrecare danno, offesa molestia o disturbo alle persone;
  4.  – è, altresì, vietato:

– gettare o spargere indosso o sul volto delle persone materie imbrattanti o pericolose e polveri coloranti di qualsiasi specie;

– versare o spruzzare indosso o sul volto delle persone, mediante bombolette spray od altri mezzi idonei, liquidi di ogni genere, vernici o sostanze coloranti.

 

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da 10 euro a 103 euro.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni impartite con la presente ordinanza.

Copia del presente decreto sarà notificata:

–      Alle Amministrazioni Comunali per la pubblicazione nell’albo pretorio e, sotto forma di manifesto, per la pubblica affissione.

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