PIETRASANTA. In riferimento agli articoli comparsi sulla stampa locale, contenenti affermazioni di alcuni consiglieri di minoranza relative al contenzioso in atto tra il Comune e gli avvocati civici, l’amministrazione comunale intende fare alcune precisazioni:

“a) il decreto ingiuntivo fatto notificare al Comune da parte degli avvocati riguardava vecchie cause. Il Comune ha ritenuto di non corrispondere i compensi richiesti a fronte dell’asserita definizione di esse, non ritenendo che ricorressero i presupposti fissati dai contratti collettivi di categoria e dal regolamento comunale dell’avvocatura civica.

“b) nessuna relazione intercorre tra l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune ed il nuovo regolamento dell’avvocatura civica: quest’ultimo si è reso necessario per allineare la normativa interna alle fonti giuridiche nazionali (contratti collettivi e leggi). Sul punto aveva già iniziato a lavorare il precedente segretario generale.

“c) Il nuovo regolamento è stato approvato dalla Giunta cui la legge attribuisce l’esclusiva competenza. Allorchè un organo sia competente ad approvare un atto non si può decidere di fare approvare lo stesso atto ad altro organo per mera “opportunità”, pena l’illegittimità dell’atto così approvato. Quanto affermato dai consiglieri di minoranza al riguardo, è sorprendente e contraddice con il comportamento tenuto dalla giunta Mallegni, che per ben due volte ha adottato delibere di giunta per modificare lo stesso regolamento (Delibere n. 245/2000 e n.30/2002).

“d) Il contenuto del nuovo e del vecchio regolamento sono sommariamente riportati dai consiglieri di minoranza, per quanto concerne i compensi dei legali, in modo errato e strumentale: non è vero che i compensi da corrispondere ai legali in caso di sentenze favorevoli all’ente sia pari a zero. Sono, invece, stati introdotti dei limiti massimi, che prima non erano previsti, in conformità ai pareri espressi dall’Aran, la massima autorità in materia di contratti collettivi di lavoro pubblici, dalla Ragioneria generale dello Stato ed agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa e della Corte dei conti.

“e) Il parere negativo espresso dai legali sulla bozza di regolamento è stato del tutto generico e quindi non idoneo ad evidenziare eventuali specifiche criticità. Il parere espresso successivamente dal sindacato degli avvocati è puramente rivendicativo e contrasta con gli autorevoli indirizzi espressi dalle istituzioni sopra citate.

“f) Non risponde a verità neanche l’affermazione secondo la quale l’ente non avrebbe fatto niente dopo avere ricevuto il decreto ingiuntivo da parte dell’Arpat di un importo di alcune centinaia di migliaia di Euro, in quanto, a seguito di trattative, è stata raggiunta una bozza di transazione con il coinvolgimento del Cav, trattandosi di debiti per la gestione del termovalorizzatore ascrivibili agli altri enti e solo nominalmente riconducibili al Comune di Pietrasanta.”

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ultimo aggiornamento: 05-02-2014


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