VIAREGGIO. Dal 1° ottobre 2014 non sarà più possibile autocertificare la propria fascia di reddito sulla singola ricetta né in farmacia né presso gli ambulatori aziendali. Con il passaggio alla ricetta elettronica la posizione economica riportata sulla ricetta è ricavata direttamente dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e i dati indicati in ricetta non possono essere modificati.

Ad oggi se il codice della fascia economica riportato sulla ricetta è corretto, non è necessario fare niente. Invece, se il codice non è presente o non è corretto, deve essere fatta l’autocertificazione rivolgendosi, con la Carta Sanitaria Elettronica attivata, agli sportelli della Ausl12 di Viareggio, presso i totem “Punto Sì” oppure direttamente, on line, su www.regione.toscana.it. L’ autocertificazione è necessaria, sicuramente, per coloro che non presentano dichiarazione dei redditi, ma anche per i bambini nati dopo il 31 dicembre 2012, a meno che non ci si avvalga dell’ISEE, avendo presentato relativa domanda all’INPS.

Al fine di individuare la corretta fascia di reddito di appartenenza è necessario ricordare che il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell’anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche i redditi da fabbricati, incluso prima casa. Inoltre, l’art. 3, comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca concorra alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.
Il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il nucleo familiare fiscale è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all’anno precedente. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.
Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.
Sono considerati a carico:
• Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi.
Sono inoltre individuati quali “altri familiari a carico”, i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:
a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b. i discendenti dei figli
c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d. i genitori adottivi
e. i generi e le nuore;
f. il suocero e la suocera;
g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

L’eventuale evasione dal ticket su dichiarazione non vera comporta il recupero degli importi non pagati e l’applicazione di sanzioni amministrative.

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ultimo aggiornamento: 27-08-2014


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