Sino al 30 NOVEMBRE 2017 è possibile presentare domanda per accedere ai contributi di prevenzione per l’esecutività degli sfratti. Le domande devono essere compilate sui moduli distribuiti dall’ufficio casa, o scaricabili dal sito dell’ente – www.comune.pietrasanta.lu.it, e presentate all’ufficio protocollo comunale in p.zza Matteotti n. 29. Non fa fede il timbro postale.
I fondi sono messi a disposizione dalla Regione Toscana.
Tra i requisiti necessari vi sono: la titolarità di un contratto di affittp di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili di ERP o appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l’esecuzione; residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura, situato nel Comune di Pietrasanta; possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi affitto di cui alla legge 431/98. Il contributo erogato sarà liquidato direttamente al proprietario che avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto.