Nel 2018 il “bonus papà” raddoppia, passando da 2 a 4 giorni. Lo rende noto a tutti i residenti interessati Vanessa Bertonelli, presidente della commissione pari opportunità del Comune di Seravezza. «Spesso i padri ignorano o non prendono in considerazione per resistenze di natura culturale le opportunità offerte loro dalla normativa inerente i congedi parentali», spiega. «Continuare a favorire la riscoperta della paternità è un impegno che mi auguro possa darci, prima o poi, come risultato, la condivisione piena dei compiti di cura familiari e un sostegno alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Ciò che ad oggi è comunque certo, è che la quota di congedo parentale, riservata ai padri, nei paesi avanzati è considerata il provvedimento strategico più efficace per ottenere la parità di genere».

Il “bonus papà” è un’agevolazione che spetta ai lavoratori dipendenti, neo padri anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione/affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Sono esclusi i dipendenti pubblici. L’agevolazione consiste nella possibilità di assentarsi dal lavoro pur continuando ad essere retribuito. Dal 2018 il bonus passa da 2 a 4 giorni, sia nei casi di congedo obbligatorio sia in quelli di congedo facoltativo.

Il congedo obbligatorio si può fruire entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo obbligatorio della mamma lavoratrice o anche dopo, purché entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Il congedo facoltativo prevede invece la possibilità per il papà di fruire di 4 giorni anche consecutivi di astensione dal lavoro in funzione della scelta della mamma lavoratrice di rinunciare a 2 giorni del proprio congedo di maternità, a favore del padre, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Ciò significa che se il padre fruisce di 1 o 2 giorni di permesso facoltativo, la madre deve rientrare 1 o 2 giorni prima del termine del proprio congedo di maternità.
I due congedi paternità – obbligatorio e facoltativo – non possono essere frazionati in ore ma fruiti per l’intera giornata di lavoro. Sono inoltre retribuiti e coperti da contribuzione figurativa e possono essere utilizzati anche se la madre rinuncia al congedo di maternità.
Durante il congedo l’INPS riconosce al papà lavoratore un bonus-indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita. L’importo del bonus è quindi calcolato sullo stipendio percepito durante il periodo di lavoro precedente il mese durante il quale ha avuto inizio il congedo.

La domanda di congedo di paternità 2018 può essere inoltrata in due modalità diverse: se l’indennità è anticipata dal datore di lavoro il “bonus papà” va richiesto in forma scritta direttamente al datore di lavoro, indicando la volontà di fruire dell’astensione dal lavoro. Tale richiesta, deve essere presentata con un anticipo di almeno 15 giorni, o data presunta del parto, qualora il papà intenda usufruire dei giorni di assenza al momento della nascita del figlio. Se invece l’indennità di congedo paternità è pagata dall’INPS la domanda deve essere presentata per via telematica all’INPS stessa (direttamente online se si possiede il PIN dispositivo INPS accedendo all’area servizi online; in alternativa chiamando il numero verde INPS allo 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa; in alternativa tramite patronato). Nel momento in cui la madre dovesse risultare non lavoratrice, il bonus paternità potrà essere richiesto entro il terzo mese dalla data del parto.

Il congedo papà non va confuso con il congedo di paternità sostitutivo, che è quello riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione al congedo di maternità della madre del bambino, nel caso in cui questa non usufruisca della tutela in quanto deceduta o gravemente inferma o per abbandono del bambino o, infine, in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre. Il congedo papà non va inoltre confuso con il congedo parentale, che è quello che spetta facoltativamente a entrambi i genitori per una durata complessiva massima di dieci mesi cumulabili tra mamma e papà (che in alcuni casi divengono undici), con una riduzione notevole della retribuzione o sua totale esclusione oltre un certo limite.

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ultimo aggiornamento: 18-12-2017


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