Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Borgo San Lorenzo (FI) hanno eseguito a partire dalla fine di dicembre 2018 una serie di accertamenti, su alcuni tagli boschivi, in loc. “Casa San Filippo”, nel Comune di Scarperia e San Piero a Sieve. I militari hanno riscontrato che una pluralità di tagli boschivi e di opere connesse, eseguiti sui terreni gestiti da una società, sono stati condotti in difformità ai criteri fissati dal piano di gestione e del regolamento forestale della Regione Toscana, compromettendo così la potenzialità evolutiva, la rinnovazione, la biodiversità e l’assetto idrogeologico dei soprassuoli boschivi.

In particolare per i tagli boschivi è emerso che per una superficie complessiva di 31,34 ettari sono stati condotti e/o erano in corso di esecuzione, interventi selvicolturali in assenza della preventiva dichiarazione annuale di taglio ai sensi della Legge Forestale della Toscana. La mancanza di dichiarazione di taglio su superfici superiori ad un ettaro, per i boschi cedui, configura, ai sensi dell’art. 47 bis comma 3 lett. b della L.R. 39/00 s.m.i., una difformità sostanziale quindi l’intervento è classificato come un taglio boschivo non colturale.

Per quanto concerne il taglio di utilizzazione delle “fustaie su ceduo” previsto dal piano di gestione su 8,3 ettari, questo tipo di intervento doveva essere condotto in conformità del regolamento forestale: ovvero tagliando a raso sulle ceppaie (la parte a ceduo) e mantenendo una copertura residua della componente di alto fusto non inferiore al 70%, mentre il taglio è stato eseguito secondo modalità di intervento che hanno determinato una copertura residua della componente di alto fusto abbondantemente inferiore al limite del 70%. Pertanto è stata eseguita una conversione di un bosco d’alto fusto (fustaia su ceduo) in un bosco ceduo, pratica selvicolturale non prevista dal piano di gestione, non autorizzata e non consentita dalla normativa forestale nazionale.

I tagli di diradamento delle fustaie previsti dal piano di gestione e dal relativo atto autorizzativo dovevano essere condotti in conformità del regolamento forestale in funzione ed a vantaggio delle latifoglie. Su alcune particelle forestali il taglio è stato eseguito prelevando complessivamente n. 163 piante da seme di latifoglie (prevalentemente specie quercine), appartenenti al piano dominante della fustaia, che dovevano essere salvaguardate e favorite per essere candidate a costituire la fustaia matura, compromettendo le potenzialità evolutive del soprassuolo, la rinnovazione e l’assetto idrogeologico. Il taglio quindi è stato condotto in difformità sostanziale, pertanto è classificato come un taglio boschivo non colturale che necessitava dell’autorizzazione paesaggistica prevista dal Testo Unico Ambientale (TUA).

Altro tipo di intervento selvicolturale eseguito in modo non conforme riguarda il taglio del “ceduo matricinato semplice” con il rilascio a dote del bosco di 60 matricine/ha (piante da seme). Il taglio è stato eseguito prelevando n. 40 matricine oltre il consentito (su due ettari dovevano essere rilasciate n.120 matricine mentre ne sono state rilasciate n.80 con un prelievo del 33% oltre il consentito) pertanto condotto in difformità sostanziale, sempre ai sensi della Legge forestale della Toscana.

I militari hanno riscontrato anche una serie di piste forestali eseguite per esboscare la legna, ma sono state compiute commettendo una serie di irregolarità, in particolare:

– i movimenti terra sono stati realizzati in assenza della necessaria autorizzazione per il vincolo idrogeologico, pertanto non sottoposti alla preventiva valutazione dell’autorità amministrativa competente in materia di vincolo idrogeologico (Unione Montana dei Comuni del Mugello) e quindi non ne è stata valutata la compatibilità idrogeologica;

– i movimenti terra hanno interessato la fascia di rispetto idraulico di due fossi e non sono stati sottoposti alla preventiva valutazione dell’autorità amministrava competente in materia di vincolo idraulico (Regione Toscana) e quindi non ne è stata valutata la compatibilità idraulica;

– i movimenti terra (sbancamento a monte e riporto a valle) sono stati eseguiti con sradicamento e taglio di piante di specie forestali arboree e arbustive, senza interventi di mitigazione dell’impatto, ed hanno modificato lo stato dei luoghi e alterato il regime idrogeologico.

Sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative  per un totale di € 102.097,00 ai sensi della Legge regionale Toscana n. 39 del 2000 e seguente Regolamento applicativo, compresa l’omissione degli obblighi relativi al tesserino di identificazione. Si ritiene opportuno ribadire che le imprese boschive a partire dal 1° gennaio 2018 devono infatti garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione da esibire assieme ad un documento di identità.

Per i fatti accertati il titolare della ditta boschiva, il tecnico incaricato ed il legale rappresentante della proprietà sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

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ultimo aggiornamento: 02-05-2019


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