Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali D.P.C.M. 10 aprile 2020

Da oggi sono efficaci le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che, nel confermare la sospensione delle attività produttive, ha individuato, apportando alcune modifiche, l’elenco di quelle consentite, senza necessità di alcuna comunicazione al Prefetto.

Possono inoltre proseguire le attività funzionali ad assicurare la continuità di quelle consentite, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa tempestiva comunicazione al Prefetto competente.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto competente come anche le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In quest’ultimo caso non è più necessaria l’autorizzazione del Prefetto, come previsto dal precedente dPCM.

Inoltre, per le attività produttive sospese, è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita pure, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture

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