L’art. 3 della Legge 494/93 s.m.i., cosi’ come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), afferma che in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita’ che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, e’ stabilita riduzione dei canoni nella misura del 50%.
E’ una norma che molti professionisti stanno esaminando per verificarne, in questo momento di grave crisi dovuta al Covid-19, la sua concreta applicabilita’ agli stabilimenti balneari e, più in generale per tutti i titolari di concessioni demaniali marittime, ipotizzando la possibilita’ di avanzare richiesta all’Autorita’ competente – Regione e Ministero ma per tramite dei Comuni – di riduzione del 50% del canone di concessione.
Cosi’ interviene Massimiliano Baldini Capogruppo della Lega a Viareggio.
Infatti, viene sostenuto, il canone di una concessione demaniale, come noto, costituisce non solo il corrispettivo per il godimento e l’uso di un bene pubblico, attribuito in concessione ad un privato, bensi’ anche un elemento capace di incidere significativamente sul calcolo della convenienza economica che l’operazione puo’ avere per il concessionario (vedesi sentenza 23.11.2017 n. 5469 del Consiglio di Stato).
Peraltro, la Circolare n. 22 del 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al capo 3.3 rubricato “Riduzioni”, afferma testualmente che «la nuova disciplina supera il regime delle agevolazioni e riduzioni previsto dalla normativa previgente (articolo 03, comma 1 della l. 494/1993 e D.M. 342/98 attuativo), mantenendo solo alcune delle ipotesi precedentemente in vigore: c ) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento. c.1) In presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità concedenti.
La riduzione è determinata con provvedimento dell’Autorità concedente sentito l’ufficio periferico dell’Agenzia del Demanio, che potrebbe provvedere anche a stabilire il numero di anni di riduzione da applicare.
La riduzione andrebbe applicata al canone concessorio nella sua interezza comprensivo anche delle pertinenze sottoposte a canone di mercato».
Riduzione dei canoni peraltro – continua l’esponente della Lega – che la lettera della legge esprime chiaramente “nella misura del 50% per cento” e non “fino al 50% ed in modo proporzionale agli effettivi metri quadrati materialmente sottratti all’utilizzo da parte dell’istante” come previsto dalla diversa fattispecie contenuta nell’art. 45 Cod. Nav.
Quest’ultima norma, infatti, diversamente dal citato art. 3 si riferisce all’ipotesi in cui, in caso di diminuzione dei metri in concessione, l’Ente ed il concessionario possono rideterminare, a mezzo di perizia tecnica, la superficie oggetto di concessione ai fini del pagamento del canone annuale demaniale.
Mi pare – conclude Massimiliano Baldini – un tema da prendere seriamente in considerazione e da approfondire da parte delle categorie economiche interessate (ed ovviamente dall’Amministrazione Comunale) per l’evidente vantaggio che potrebbe derivarne per le nostre attivita’.
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ultimo aggiornamento: 26-04-2020


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