corte cassazione

Barboncini: la Cassazione annulla il dissequestro dei cani e rimanda al Riesame

CASTELFRANCO DI SOTTO – Resta aperta la vicenda giudiziaria che vede coinvolto l’allevamento di cani “Maleficent Kennel” di Roberta Rubini, situato a Castelfranco di Sotto. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Giovanni Liberati e con relatrice Silvia Badas, ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, annullando con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame, l’11 maggio 2026, aveva disposto la restituzione degli animali precedentemente posti sotto sequestro.

La vicenda trae origine dall’inchiesta delle Fiamme Gialle pisane e coordinata dalla Procura della città della Torre sulle modalità di gestione della struttura di Castelfranco di Sotto. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa, con decreto del 15 aprile 2026, aveva ordinato il sequestro preventivo dell’allevamento e di 101 cani presenti sul posto. Secondo l’imputazione provvisoria cautelare formulata dagli inquirenti per il reato di maltrattamento di animali di cui all’articolo 544-ter del codice penale, i cani sarebbero stati detenuti in spazi inidonei e sovraffollati, tali da comprimerne lo spazio vitale e sottoporli a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. Nell’imputazione provvisoria si contestava altresì l’amputazione bilaterale dei padiglioni auricolari su due cani e le precarie condizioni di salute di altri due animali, oltre al sequestro preventivo di una serie di manufatti considerati abusivi sotto il profilo urbanistico-edilizio ai sensi del d.P.R. 380 del 2001.

Adito dall’indagata con l’assistenza dei propri difensori, il Tribunale del Riesame di Pisa aveva tuttavia accolto l’istanza disponendo la restituzione degli animali. I giudici del riesame avevano motivato la decisione sostenendo che il sequestro si incentrasse sulla totalità dei cani senza distinguere quelli di proprietà dell’indagata da quelli di terzi, censurando un presunto uso sproporzionato di uomini e mezzi per pervenire all’individuazione di sole quattro situazioni critiche, peraltro ritenute superate o irrilevanti, e concludendo per l’assenza di elementi idonei a integrare il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Contro l’ordinanza del Riesame aveva proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, denunciando la natura meramente apparente della motivazione. La Procura aveva censurato la totale omissività del provvedimento in ordine al sequestro dei manufatti edilizi abusivi e aveva evidenziato come il Tribunale del Riesame avesse reso motivazioni “apodittiche” sulla restituzione degli animali, omettendo di pronunciarsi sul quadro generale di sofferenza psicofisica derivante dalle modalità di detenzione e ignorando le relazioni tecniche e veterinarie versate in atti da Asl, Provincia ed esperti cinofili. L’accusa aveva inoltre rimarcato come il Riesame avesse travalicato i propri compiti svolgendo un giudizio anticipato sulla responsabilità e sull’elemento soggettivo, non richiesto in sede di applicazione di una misura cautelare reale.

Con la sentenza numero 32889 del 2026, pronunciata all’esito dell’udienza del 17 giugno scorso in conformità con le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del Pm. pienamente fondato. I giudici di legittimità hanno ricordato che il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso per violazione di legge, nozione nella quale rientra anche il vizio di motivazione quando questa sia del tutto assente o meramente apparente. Nel caso specifico, la motivazione del Tribunale di Pisa è stata giudicata insufficiente e priva dei requisiti minimi di coerenza, essendosi limitata a valutare solo quattro esemplari senza esaminare le condizioni complessive della struttura dove risultavano custoditi circa un centinaio di cani, e non fornendo alcuna indicazione sulla sorte dei manufatti presuntivamente abusivi.

La Cassazione ha inoltre ribadito che in sede di riesame di misure cautelari reali non occorre accertare la presenza di gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico del reato, dovendosi il giudice limitare alla verifica del fumus commissi delicti, ossia alla verifica dell’astratta configurabilità dell’ipotesi di reato e alla pertinenza del bene rispetto al fatto contestato, senza sconfinare nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza e rinviato gli atti al Tribunale del Riesame di Pisa, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di diritto enunciati. Il procedimento versa attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vige la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.

Qui la sentenza integrale degli Ermellini:

Ti protrebbe interessare

Controlli della Polizia nei rifugi di fortuna a Viareggio: un 35enne accompagnato al Cpr di Milano

Falsa qualifica da maresciallo, droga e furti: sei denunce e un arresto a Lucca

La figlia chiama il 112 e salva l’anziana: il falso militare finisce nei guai