Foto Andrea Zani

Pietrasanta, un Camel Ponce di divieti

PIETRASANTA. Un Camel Ponce tra i divieti quello del 2013. Nella notte tra il 24 e 25 dicembre in occasione della manifestazione spontanea denominata “Camel Ponce” e limitatamente al Centro storico, il Comune ha infatti messo in atto i seguenti provvedimenti.

È limitata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, che dovrà cessare dalle ore 3,00 alle ore 6,00 del giorno 25 dicembre, mentre l’attività di vendita e somministrazione in generale dovrà comunque cessare dalle ore 4,00 alle ore 6,00 dello stesso giorno.

È fatto divieto:

-a chiunque, di abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande (in particolar modo di vetro), alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto; l’inottemperanza, a seguito di specifico invito a provvedere da parte del personale di vigilanza, verrà punito ai sensi di legge. In tal caso all’eventuale ripristino dei luoghi provvederà direttamente l’Amministrazione comunale con spese a carico dei trasgressori. Nel caso in cui il trasgressore sia collegabile, quale cliente, all’esercizio di un’attività produttiva, sarà perseguita la trasgressione o inosservanza anche a carico dei gestori delle attività , qualora si configuri una loro responsabilità;

-a chiunque di consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 del giorno 25 dicembre;

-ai gestori delle attività, di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori e recipienti di vetro o metallo dopo le ore 20,00 del giorno 24 dicembre e fino alle ore 6,00 del 25 dicembre (rimanendo consentito l’uso di contenitori in plastica o simile).

Oltre tale orario è consentito inoltre somministrare alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo a condizione che il gestore di provveda con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente abbandonati nei tavoli;

-ai gestori delle attività di occupare il suolo pubblico con ulteriori attrezzature destinate alla produzione, somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi natura. Pertanto resteranno valide le concessioni per occupazione di suolo pubblico esclusivamente nei modi e con le attrezzature precedentemente assentite;

DISPONE INOLTRE

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione stessa;

INFORMA

-è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

-contro il presente atto può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:

entro 60 giorni al TAR competente per territorio

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971

RICORDA CHE

permangono i seguenti divieti:

-di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto dall’art 87 del R.D. n.773/9931, “Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”;

-di somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto dall’art 49, comma 3, della L.R. 28/2005;

-per i titolari e gestori degli esercizi di vicinato, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6,00 previsto dal D.L. n.117/2007 e dalla L. 120/2010;

-di somministrare o vendere bevande alcoliche ai minori: legge quadro in materia di alcol n. 125/2001; D.L. n.158/2012;

-di somministrare o vendere bevande alcoliche ai minori o a infermi di mente: art 689 del Codice penale;

RICORDA INOLTRE

-i titolari e gestori di locali dove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, e che proseguono l’attività oltre le ore 24,00, devono assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata.

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