I DETENTORI DI AUTORIZZAZIONE PER SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE POSSONO VENDERE ANCHE SUPERALCOLICI

SUPERALCOLICIFORTE DEI MARMI. L’ufficio commercio del comune informa che tutti coloro che sono titolari di autorizzazione per somministrare al pubblico alimenti e bevande (oggi sostituita da una dichiarazione di inizio attività, DIA, o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sono abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica e quindi anche superalcolici. “La puntualizzazione- spiegano dall’ufficio- si è resa necessaria a seguito di molte richieste che ci rivolgono i commercianti direttamente o per telefono, per conoscere gli estremi della licenza per vendere o somministrare superalcolici. La speciale licenza per superalcolici è stata soppressa dalla legge 287 del 1991. Conseguentemente, qualora enti, diversi ovviamente dal comune, dovessero chiedere agli esercenti gli estremi- numero e data-  del titolo che abilita alla vendita di supercolici, il dato può essere agevolmente estratto dall’autorizzazione oppure DIA o SCIA, che ogni esercente è obbligato a tenere esposta nell’esercizio pubblico che gestisce”.

 

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