LIVORNO – Tre giornate di lavoro per arrotondare, un compenso di appena 88 euro e una richiesta di restituzione che supera i 22mila euro. È la vicenda di una pensionata livornese di 69 anni che si è ritrovata a dover affrontare una causa contro l’Inps per difendere il proprio trattamento previdenziale. Il tribunale le ha dato ragione, stabilendo che la sospensione della pensione anticipata con Quota 100 non può essere estesa indiscriminatamente a un’intera annualità.
La donna aveva lavorato per pochi giorni come parcheggiatrice al PalaModì, in occasione di alcuni spettacoli, attraverso contratti a tempo determinato. Un’attività saltuaria, svolta per integrare le proprie entrate, che ha però fatto scattare le contestazioni dell’istituto previdenziale.
La richiesta dell’Inps e il ricorso
La pensionata percepiva Quota 100 dal 18 ottobre 2019. Nel gennaio 2024 l’Inps aveva ricalcolato le somme ricevute, contestando importi ritenuti non dovuti e chiedendo la restituzione di 22.494,03 euro, riferiti al periodo compreso tra gennaio 2023 e febbraio 2024.
La donna ha contestato il provvedimento davanti al tribunale. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, ha scelto la strada giudiziaria per ottenere una revisione della decisione.
Perché la pensione non può essere sospesa per tutto l’anno
La questione riguarda le regole che disciplinano Quota 100, misura che non consente, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di cumulare il trattamento con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo specifiche eccezioni per il lavoro autonomo occasionale entro i limiti previsti.
Il giudice del lavoro ha riconosciuto che l’attività subordinata svolta dalla pensionata era incompatibile con il trattamento previdenziale. Non ha quindi accolto la richiesta di limitare l’eventuale restituzione alla sola differenza tra il compenso ottenuto e la pensione percepita.
Ha però stabilito un principio decisivo: l’incompatibilità non giustifica automaticamente la sospensione dell’assegno per tutti i mesi dell’anno in cui si è verificato il lavoro.
Secondo la sentenza, il divieto deve essere applicato ai periodi in cui il reddito lavorativo coincide effettivamente con la pensione, senza estendere la perdita del trattamento anche ai mesi estranei all’attività.
La decisione del tribunale
Nel caso specifico il magistrato ha individuato in aprile e maggio 2023 le mensilità per le quali la pensione non era dovuta, in quanto coincidenti con il periodo lavorativo. Per tutti gli altri periodi, la pensionata conserva invece il diritto al trattamento previdenziale.
L’Inps dovrà inoltre restituire le eventuali somme già recuperate in misura superiore a quanto effettivamente non spettante.