FORTE DEI MARMI. “Non vorremmo ricondurre la vicenda dell’applicazione del regolamento A.S.So.Farm alle farmacie comunali di Forte dei Marmi ad una sola interpretazione giuridica del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ,ma fortunatamente ci troviamo dinanzi a una disposizione normativa divenuta oggetto di interpretazione giuridica non controversa. Come ben si sa, ignorantia legis neminem excusat.” Ad affermarlo sono Paolo Bruni, responsabile Cgil Versilia e Lino Giovannelli, Segretario Filcams Cgil Lucca.

“Se tale fonte non bastasse possiamo cercare i pareri espressi in materia dalla Corte dei Conti, in particolare la sezione regionale della Lombardia (ma non solo) che a più riprese hanno affrontato l’argomento fornendo supporto agli Enti Locali in materia di Farmacie Comunali, Aziende di formazione, Fondazioni, ed altri istituti.

È vero che inizialmente la genericità dell’articolo 6 comma 2 del d.l. 78/2010 (che non cita gli enti strumentali delle pubbliche amministrazioni, bensì la “partecipazione agli organi collegiali ….che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”) aveva fatto ritenere che vi fossero spazi per un interpretazione giuridica del disposto che consentisse una legittima erogazione degli emolumenti agli amministratori, ma già con il parere 155/2011 (proprio sulla richiamata possibilità di potere pagare ancora compensi ai componenti dei C.d.A.) si era fatta sufficiente chiarezza in materia.

Così come sugli ambiti di applicazione del richiamato comma 3, ed anche comma 5, dello stesso decreto.

Per quanto sopra esistono comunque organismi competenti che potranno pronunciarsi sulla presentazione delle istanze che abbiamo preannunciato e che confermiamo, fermo restando che la decisione in ordine all’applicazione del quadro normativo è esclusiva competenza dell’ente locale, perché attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente che può orientare le proprie decisioni sulla base dei citati pareri.

Ma dalla risposta del Presidente della Multiservizi emergono due ulteriori considerazioni.

La prima è che se il C.d.A. scade nel 2015 è lecito presupporre che sia stato nominato e/o confermato nel suo incarico e nei suoi emolumenti nel 2012, o giù di lì, quindi in piena vigenza del d.l. 78/2010.

La seconda è che 989 aziende di farmacie comunali (e quindi 989 Comuni d’Italia) hanno deciso di non penalizzare i farmacisti in lotta per il rinnovo del loro contratto nazionale di lavoro rifiutando un atto unilaterale di una Associazione imprenditoriale – prima volta nella storia del nostro Paese dal dopoguerra –  il Comune di Forte dei Marmi non è tra questi”.

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ultimo aggiornamento: 30-05-2013


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