VIAREGGIO. Il prossimo 16 ottobre scade il termine per il versamento della prima rata della Tasi nei Comuni che
hanno deliberato aliquote e detrazioni entro il 18 settembre: si tratta del secondo appuntamento con il pagamento di questa imposta, poiché in alcuni Comuni più virtuosi che avevano deliberato entro il 23 maggio il pagamento della prima rata è stato effettuato nel mese di giugno insieme all’Imu. Il saldo dovrà poi essere versato entro il 16 dicembre unitamente al saldo Imu.

La Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 ed è finalizzata alla
copertura delle spese relative ai servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione
stradale o l’illuminazione comunale. L’imposta è dovuta da chi possiede a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Inoltre, proprio perché l’imposta riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, è dovuta anche da chi
utilizza l’immobile, per effetto per esempio di un contratto di affitto o di comodato. In tal caso la Tasi
posta a carico dell’occupante è compresa tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi,
secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento comunale, e la restante parte rimane a carico del
possessore.

Il calcolo dell’imposta è piuttosto complesso, poiché la legge di stabilità ha fissato, come è accaduto
per l’Imu, delle regole generali, lasciando ai Comuni ampia libertà nella determinazione delle
aliquote dell’imposta e della misura della detrazione per l’abitazione principale.

La legge di stabilità ha infatti stabilito che per il 2014 la misura delle aliquote deliberate dai Comuni deve
comunque rispettare un tetto massimo del 3,3 per mille per le prime case, mentre per gli altri immobili la
somma delle aliquote Imu + Tasi non deve superare il tetto di 11,4 per mille.

Al di la di questa limitazione, il Comune può però intervenire sulle aliquote e differenziarle in base alla
destinazione e all’utilizzo dell’immobile e può prevedere riduzioni di aliquota per alcune fattispecie –
abitazioni con unico occupante, fabbricati rurali ad uso abitativo. Per le detrazioni non è nemmeno
prevista una misura fissa, come era invece per l’Imu sulla prima casa, e il Comune può decidere di concedere o
meno la detrazione e di differenziarla con diversi criteri – per scaglioni di rendita catastale, in
percentuale dell’imposta dovuta, in ragione del valore Isee del nucleo familiare, in presenza di portatori di
handicap.

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ultimo aggiornamento: 16-10-2014


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