VIAREGGIO. “Presa visione del ricorso elettorale promosso dal candidato sindaco Massimiliano Riccardo Baldini per l’annullamento dell’atto di proclamazione dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Viareggio, nonché dei verbali delle relative operazioni dell’Ufficio Centrale e più in generale di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, rilevo preliminarmente l’inammissibilità del predetto ricorso ai sensi dell’articolo 130 del Codice del processo amministrativo per ‘omessa notifica nei confronti di alcuno dei cointeressati e/o controinteressati in relazione al primo turno elettorale’ ed in particolare degli eletti al consiglio comunale, essendo espressamente contestata anche la loro proclamazione”. Così scrive in una lettera indirizzata al sindaco Giorgio Del Ghingaro l’avvocato Fabrizio Miracolo, coordinatore della lista civica Viareggio Democratica recentemente sospeso dal Pd.

“Nel merito ritengo il ricorso totalmente infondato, muovendo da un presupposto totalmente apodittico ed allo stato assolutamente indimostrato, per cui l’esiguo scarto tra il candidato ammesso al ballottaggio Poletti e l’escluso Baldini, unitamente ad una serie di asserite irregolarità variamente collegate all’intero procedimento elettorale, farebbe dubitare della legittimità del risultato elettorale proclamato, chiedendosene in tesi addirittura la declaratoria di invalidità o nullità.

“Vero è che ogni riferimento all’esiguo scarto di voti tra i candidati Poletti e Baldini è di per sé dato assolutamente irrilevante, posto che sarebbe stato sufficiente anche un singolo voto per determinare il passaggio al ballottaggio dell’uno piuttosto che dell’altro candidato.

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“Quanto alle contestazioni circa le pretese irregolarità elettorali, queste si palesano del tutto generiche ed in ogni caso di carattere meramente ‘formale’, in altre parole non tali da incidere sostanzialmente sull’individuazione della volontà dell’elettorato e, quindi, sulla genuinità del risultato elettorale. Del resto, non v’è alcuna certezza – né in ricorso viene offerta alcuna dimostrazione in tal senso – che, anche nella denegata ipotesi in cui emergesse la fondatezza delle censure mosse dall’avvocato Baldini al procedimento elettorale, il ricorrente avrebbe potuto ottenere un risultato diverso ed a lui più favorevole rispetto a quello effettivamente derivatogli dall’esito del voto come proclamato dall’Ufficio Centrale.

“A conferma dell’assoluta pretestuosità del ricorso si fa da ultimo rilevare che, a fronte delle plurime irregolarità lamentate, apparentemente estese all’intera procedura elettorale, è singolare che il ricorrente non abbia prodotto anche un solo verbale sezionale recante la contestazione dell’annullamento di schede; il che induce a ritenere che nei verbali contestazioni in realtà non ve ne siano e ciò, costituendo indice di unanimità di vedute da parte dei componenti del seggio circa la validità o nullità delle singole schede esaminate – vedi la sentenza 5187/2005 della sezione V del Consiglio di Stato -, fa presumere la legittimità delle operazioni di scrutinio.

“Il tutto fermo restando che il ricorrente omette totalmente di precisare le ragioni per le quali le schede annullate dovevano in realtà essere considerate valide e, soprattutto, in che modo la decisione in merito alla validità o meno di predette schede poteva produrre un esito diverso ed a lui favorevole, tenuto altresì conto della posizione dell’avvocato Baldini, il cui interesse quale ricorrente non è quello generale alla mera regolarità della tornata elettorale, ma quello specifico all’invalidazione del risultato come determinatosi nei suoi confronti quale candidato escluso dal ballottaggio.

“Con l’occasione ti auguro buon lavoro. E guardiamo avanti”.

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