“La sentenza del TAR della Toscana che ha annullato le elezioni comunali viareggine del 31 maggio 2015 continua a far discutere, soprattutto le parti politiche: è tuttavia rimasto in ombra il punto di vista della quasi totalità dei presidenti, degli scrutatori e dei segretari di seggio, che hanno lavorato senza errori o commettendo al limite soltanto qualche errore formale, imputabile ai ritmi di lavoro forzati imposti dai tempi degli scrutini più che a intenzioni fraudolente. Errare è umano: vale sia per chi lavora ai seggi elettorali che per i giudici del TAR”. Lo scrive Emilio Colombo, presidente di seggio della sezione 25 alle elezioni comunali di un anno fa.

“In ogni caso, a Viareggio ci sono 63 sezioni elettorali e il candidato sindaco Massimiliano Baldini ha chiesto l’annullamento dei verbali delle operazioni di 11 sezioni, non avendo evidentemente trovato nulla da ridire sul lavoro delle restanti 52. Il 20 gennaio il TAR ha concesso il riesame dei lavori di sole 9 sezioni, ritenendo inconsistenti i rilevi svolti nei confronti dei verbali delle altre 2 sezioni contestate.

“La verificazione svolta dalla viceprefetto sugli atti delle nove sezioni impugnate ha limitato i problemi a 2 sezioni (la n. 2 e la n. 28).

“Per inciso, le irregolarità scorte nei lavori della sezione n. 28 sarebbero conseguenza dell’applicazione pedissequa di una circolare ministeriale che non è stata impugnata dal ricorrente, né annullata dal TAR (e, dunque, continua a spiegare effetti).

“Ora, il TAR ha motivato la decisione di annullare le operazioni di voto in oltre sessanta seggi ove non sono state riscontrate irregolarità con alcuni passaggi logici opachi.

“In particolare, il TAR ha ritenuto che sia « proprio il numero elevato di schede autenticate e non votate “perso” nella sezione n. 2, unitamente alla sostanziale difficoltà a giustificare altrimenti la mancanza delle schede, ad escludere la possibilità di limitare il rischio derivante dal ricorso alla cd. “scheda ballerina” alla sola sezione interessata ».

“Eppure, la corposa giurisprudenza pure citata dal TAR della Toscana ha risolto questioni analoghe in senso diametralmente opposto.

“Per esempio, il Consiglio di Stato ha affermato che “lo scambio di schede tra sezioni … sarebbe comunque reso improbabile ed estremamente difficoltoso a causa della possibilità di risalire attraverso la firma allo scrutatore che la ha apposta e quindi alla sezione alla quale la scheda è stata assegnata” (sent. CdS, V, 3829/2011)

“Ancora, lo stesso giudice ha negato che le irregolarità riscontrate in addirittura un terzo delle sezioni elettorali di un comune (da noi sono state poco più del 3%) possano condurre al completo annullamento delle operazioni di voto (sent. CdS, V, 3323/2007).

“In altri termini, il fatto che le operazioni di voto vadano in avaria in un seggio non consente di dedurne che non vi siano certezze in ordine alla regolarità delle operazioni svolte negli altri seggi (peraltro non impugnate da nessuno), né è così evidente che basti che scompaia il pacco delle schede avanzate in un seggio per ottenere l’annullamento completo delle elezioni e tornare al voto.

“Al di là degli interessi legittimi delle parti in causa, la pronuncia del Consiglio di Stato su una sentenza che ha proiettato soprattutto ombre potrà certo restituire dignità al lavoro dei componenti dei seggi elettorali, che sono e devono restare terzi rispetto ai competitori politici”.

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ultimo aggiornamento: 20-07-2016


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