I funerali gratuiti per gli indigenti, i principi di ammissione nei cimiteri, apertura delle concessioni alle coppie di fatto, la durata e la modalità delle concessioni, la possibilità della realizzazione di cimiteri per gli animali di affezione o di collocarne le ceneri nella “tomba di famiglia”: sono queste le principali novità del nuovo Regolamento di polizia mortuaria che andrà all’approvazione del consiglio comunale.

 

«Il regolamento di polizia mortuaria è uno strumento di primaria importanza – spiega il vicesindaco Valter Alberici -, quello attualmente in vigore nel nostro Comune risale al 1997: è inevitabile che alcuni articoli siano inadeguati o superati. Era quindi necessario adottare nuovi istituti tenendo conto sia delle specifiche peculiarità che caratterizzano il nostro Comune che delle nuove normative in materia».

 

Di seguito alcune delle norme introdotte o modificate dal nuovo regolamento

 

Disciplina dei funerali gratuiti (art. 9 e 9 bis)

«Abbiamo disciplinato meglio la materia e l’iter riguardo i funerali gratuiti: mentre prima si parlava solo del feretro ora viene disciplinato tutto l’iter compresa la procedura per la richiesta» spiega Alberici.

 

Nel dettaglio:

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l’inumazione e/o la cremazione per le salme di persone residenti nel Comune di  Viareggio, sole ed in situazione di    indigenza prive di rete familiare nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito.

I familiari del defunto che ritengano di aver diritto di accesso alla gratuità del servizio trovandosi in situazione di indigenza, dovranno inoltrare domanda gestore corredata da idonea documentazione (ISE-ISEE. ecc). Il gestore accerta la sussistenza dei requisiti che danno diritto di accesso alla gratuità del servizio in oggetto ma è tenuto, comunque, ad effettuare le suddette prestazioni, anche nelle qualora ricorrano particolari motivi igienico-sanitari, sociali, culturali ed organizzativi.

 

Animali domestici (art 23, 49 bis, ter e quater)

Sono tre le innovazioni a riguardo: prima di tutto potranno entrare nei cimiteri, pur con le dovute attenzioni, quindi tenuti al guinzaglio e assicurandosi che non sporchino o non facciano danni.

Le vere novità però sta nella possibilità di predisporre speciali aree destinate alla tumulazione degli animali. Non solo, in caso di cremazione, le ceneri dell’animale potranno essere posizionate nella tomba di famiglia o comunque connesse a quella del proprietario.

 

Nello specifico:

Nei cimiteri è consentito l’ingresso degli animali di affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore; per i cani è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio non allungabile e la apposita museruola per impedire che gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. Gli altri piccoli animali di affezione potranno accedere ai cimiteri esclusivamente all’interno di appositi trasportini a mano, portati e costantemente custoditi dai loro detentori.

I detentori dei cani dovranno esercitare un costante controllo sul loro comportamento ed impedire che vengano meno il rispetto e la sicurezza degli altri visitatori, che si ledano il decoro e la pulizia dei cimiteri, che si violi la tranquillità ed il raccoglimento dei dolenti e che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni; a tale fine, i detentori dei cani dovranno essere muniti di paletta o buste e rimuovere le deiezioni solide, nonché pulire lo spazio eventualmente sporcato dagli animali.

Su richiesta del concessionario, per il tempo di durata della concessione, è consentito collocare, saldamente connesso, il contenitore di ceneri degli animali di affezione nella zona antistante un manufatto ove non si ingombrino i vialetti o le zone di passaggio, direttamente sulla lapide, o nel vano ricavato tra la lapide e la parete di chiusura del tumulo; parimenti, è consentito collocare il contenitore all’interno di una cappella o di un’edicola di famiglia. Il concessionario può richiedere altresì l’iscrizione sulla lapide o l’apposizione di un ricordo dell’animale d’affezione previo parere positivo del responsabile dei servizi cimiteriali del soggetto gestore. La collocazione del contenitore delle ceneri è soggetta al pagamento di quanto previsto in tariffa.

 

Ammissione nei cimiteri (art 26)

«Il vecchio articolo era troppo generico parlando di persone decedute nel territorio comunale – commenta Alberici -. Occorreva meglio specificare tenendo conto di eventuali problemi legati al fabbisogno. Oltre a ritenere necessario limitare l’ammissione a chi è nato nel Comune ed ai ricongiungimenti familiari».

 

E precisamente:

Nei cimiteri, salvo ne sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, sesso, razza, cittadinanza, religione e condizioni personali e sociali in ossequio all’art. 3 della Carta Costituzionale, i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, ovunque fosse in vita la residenza; residenti nel territorio del Comune al momento della morte, ovunque decedute; nate nel territorio del Comune, ovunque decedute; accolte per motivi sanitari o socio-assistenziali in strutture ubicate fuori dal territorio del Comune, ma che avessero la residenza nel Comune prima del trasferimento;

Al fine di consentire il ricongiungimento familiare post mortem, sono altresì ricevuti i cadaveri di persone che siano coniugi, parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale o affini entro il 1° grado di defunti già sepolti nei cimiteri oppure legati da convivenza dimostrata da unione civile e/o similare.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono inoltre ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, sia essa individuale che di famiglia.

Sono infine ricevuti i resti mortali, i resti ossei, le ceneri o le parti anatomiche delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 25, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

 

Durata delle concessioni

«Abbiamo rivisto la durata delle concessioni sia perché non corrispondeva più a modelli di gestione economici sia per allinearla ai termini adottati dai Comuni limitrofi» dice ancora Alberici.

 

La durata è fissata in sessanta anni per i manufatti e per le aree destinate alle sepolture per famiglie e per collettività; in cinquanta anni per le sepolture a due o più posti e per le aree destinate a dette tumulazioni (posti distinti); in quaranta anni per le sepolture individuali (loculi colombari); in trenta anni per le sepolture in ossari, nicchie o celle cinerarie; in venticinque anni per le sepolture effettuate nei loculi areati.

La decorrenza della durata, coincide o con la data di stipula del contratto o con la data della tumulazione dell’ultimo avente diritto alla sepoltura previo pagamento di quanto stabilito in tariffa per la tassa in vita.

 

Unioni civili

Infine l’uso delle sepolture private da parte dei membri della famiglia: vista la nuova normativa sulle unioni civili, vengono giustamente ricompresi nella famiglia anche il coniuge o il convivente unito da unione civile.

 

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pari a 80 euro, oltre all’obbligo di riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti anche coattiva, con oneri a carico del trasgressore. Per le infrazioni che potranno essere addebitate ai concessionari potranno essere attivate le procedure di decadenza delle concessioni stesse.

«Con questo regolamento – conclude Alberici – ci allineiamo sia alle normativa Asl che ai regolamenti più innovativi approvati dai Comuni negli ultimi anni».

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ultimo aggiornamento: 06-02-2017


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