E’ iniziato in tribunale a Lucca, dinanzi al giudice Dal Torrione, il processo per diffamazione aggravata che vede sul banco degli imputati il consigliere comunale Giuseppe De Stefano. L’avvocato Fabrizio Miracolo, parte offesa, si è costituito parte civile con il suo legale, Roberto Cappa. E’ stata acquisita agli atti la trasmissione Versilia in linea,  la cui visione in aula è stata rinviata al 18 dicembre prossimo. Disattesa ogni richiesta della difesa dell’imputato Giuseppe De Stefano. I fatti, avvenuti in diretta ai microfoni di 50 Canale, sono noti, tanto che Miracolo, era il dicembre del 2016, querelò De Stefano. “Se mi dovesse succedere qualcosa,  il mandatario sarebbe Miracolo”, “Se in giro dicono che il Palazzo Comunale non è in Piazza Nieri e Paolini ma in un’altra strada… qualcosa puzza”. Queste e tante altre frasi, come quella dell’autista di Miracolo armato di pistola o del tentato assalto al Pd con tessere pagate per far fare carriera alla moglie ( “Ne ho iscritti 160 e i soldi me li ha dati Miracolo” ), ascoltate sia durante la diretta che nelle varie repliche del programma – caricato anche su You Tube -, andate in onda nei due giorni successivi, portarono Miracolo a rivolgersi  a rivolgersi al suo legale di fiducia e presentare la denuncia per diffamazione aggravata prevista e punita dall’articolo 595 del codice penale. Il giudice Nerucci, nel novembre dello scorso anno, aveva formulato per Giuseppe De Stefano l’imputazione coatta: “Miracolo – scriveveva nell’atto il magistrato – viene descritto, più o meno larvatamente, come persona incline all’intimidazione anche armata e responsabile di una sorta di commercio di tessere di partito”. “Ritenuto che nel corso della trasmissione televisiva De Stefano ha dichiarato nell’ordine: 1) che avendogli intimato di non farsi vedere in giro, se gli accadesse qualcosa di male, considererebbe lo stesso Miracolo come mandatario, 2) che ad una riunione politica Miracolo si è fatto accompagnare dal suo autista con la pistola nella tasca, 3) di aver curato alcuni tesseramenti del partito versando agli iscritti corrispettivi in denaro – proseguiva il giudice – tali circostanze rendono sostenibile in giudizio l’accusa per il reato di diffamazione aggravata”.

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