Nei giorni scorsi, durante la consueta vigilanza portuale, l’attenzione dei militari della Guardia Costiera di Viareggio è stata attratta da alcune operazioni di carico e scarico di rifiuti effettuate all’interno di un piazzale di alaggio per unità navali.

In particolare, alcuni operai stavano scaricando da un mezzo pesante un cassone vuoto, ed erano pronti a caricare un secondo cassone carico di rifiuti misti prodotti da un cantiere navale.

I militari hanno quindi approfondito i controlli, richiedendo l’esibizione dei formulari relativi alle varie categorie di rifiuti ammassati nel cassone e l’ulteriore documentazione necessaria.

Nel formulario esibito i rifiuti erano genericamente classificati come imballaggi di materiali misti con codice CER 15.01.06, mentre nel cassone era in realtà presente materiale vario alla rinfusa, tra cui cavi elettrici, scarti di nylon, woofer, parti di plastica rigida, polveri provenienti da lavorazioni, barattoli con residui di vernici e sostanze non identificate.

La gestione non corretta di rifiuti prodotti e pronti allo smaltimento, con mancata separazione dei materiali, errata classificazione e/o omessa indicazione dei diversi codici CER, è sanzionata dal Testo Unico Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, ed è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600 € a 26.000 €.

Nella circostanza, dal momento che la situazione rappresentava una contravvenzione alle norme ambientali, considerando tuttavia che il comportamento posto in essere non aveva ancora cagionato danni o pericoli concreti all’ambiente ed era eliminabile attraverso l’adozione di azioni dirette da parte della ditta produttrice dei rifiuti, la Capitaneria di porto ha provveduto ad impartire ai responsabili specifiche prescrizioni, con un termine di 20 giorni per la regolarizzazione.

In sintesi, i rifiuti potevano essere rimossi dal sito di verifica solo previa adeguata separazione, corretta classificazione ed attribuzione dei prescritti codici CER ed individuazione delle modalità e dei siti di smaltimento, operazioni da compiere informando preventivamente l’Autorità Marittima.

Nei giorni successivi quindi, la ditta interessata, alla presenza della Guardia Costiera e di personale di SEA ambiente, ha proceduto alle operazioni di svuotamento dei rifiuti contenuti nel cassone.

I rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere sono stati separati dagli imballaggi vari e classificati con i codici CER differenziati in base alle singole tipologie.

Visto il tempestivo adempimento delle prescrizioni, ai sensi dell’art. 318-quater c. 2 del Testo Unico Ambientale, al responsabile del cantiere navale è stata elevata una sanzione amministrativa ridotta da 6.500 €, ovvero ¼ del massimo dell’ammenda prevista per la fattispecie contravvenzionale contestata.

La sanzione è già stata pagata dal trasgressore; del fatto, comunque, è stata informata anche l’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

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