Nessun risarcimento per Andrea Colombini che aveva citato in giudizio la Fondazione del Festival Puccini. Lo ha stabilito, con sentenza del 18 settembre, il giudice del tribunale di Lucca, dottoressa Silvia Morelli, che nel rigettare la domanda risarcitoria lo ha anche condannato a rimborsare al Pucciniano le spese di lite, liquidandole in 17mila250 euro, di cui 15mila per compenso di avvocato.

La vicenda è nota. Il Maestro Colombini, presidente e direttore artitistico del “Puccini e la sua Lucca Festival, aveva intentato una causa civile citando la Fondazione, difesa dagli avvocati Giuseppe Dati e Simone Leo, dopo l’assoluzione rispetto alla vicende penali legate ad una sua presunta usurpazione del marchio. La richiesta di risarcimento danni, avanzata alla prima udienza tenutasi nel gennaio 2015, si aggirava sui 3,5 milioni di euro. Danni che secondo Colombini gli erano stati procurati sia personalmente per via delle accuse penali rivelatesi del tutto infondate e rispetto alle quali era stato assolto completamente nel gennaio 2014, nonché per i danni procurati alle Associazioni da lui stesso rappresentate, per perdita di chance e di contributi nell’espletamento delle loro attività. Passata in giudicato la sentenza con la quale sia Colombini che il suo Festival erano stati assoliti dall’accusa di aver usurpato il marchio del Pucciniano di Torre del Lago era passato al contrattacco, iniziando a sua volta un’azione contro il Gran Teatro sul Lago.

“Stupiti dalla decisione del Tribunale di Lucca, ma faremo appello sicuri delle nostre ragioni”. Commentano così Chiara Bimbi e Armando Pasquinelli – avvocati di Andrea Colombini – dopo la sentenza emessa iericirca la domanda di risarcimento del danno proposta contro la Fondazione Festival Pucciniano, rigettata dal giudice in primo grado.  Colombini aveva adito le vie legali, richiedendo un risarcimento di 3 milioni e mezzo di euro per il comportamento diffamatorio posto in essere nei suoi confronti da parte della Fondazione festival pucciniano.  Il Puccini e la sua Lucca festival, infatti, era stato inibito all’uso del termine “Festival Puccini” dal Tribunale dei Marchi e Brevetti di Firenze e Colombini era stato querelato infondatamente per aver utilizzato i due termini. La sentenza di primo grado veniva tuttavia ribaltata in appello – nel gennaio 2014 – con assoluzione di Colombini “perché il fatto non costituisce reato”. Dopodiché, il Puccini e la sua Lucca Festival ha richiesto risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali (d’immagine e morali) patiti, quantificando il tutto in 3 milioni e mezzo di euro. Il Tribunale di Lucca, tuttavia, si è pronunciato con sentenza emessa ieri (18 settembre), mediante la quale il Giudice afferma “la legittimità in astratto dell’azione risarcitoria per la condotta diffamatoria inerente l’attribuzione di un reato non commesso”, ma considera il diritto prescritto.

“La causa istruita dal Pucciniano – ricostruisce l’avvocato Bimbi – è durata 4 anni: è iniziata pochi mesi dopo la sentenza assolutoria della Corte d’appello per Colombini. La loro querela era stata presentata verso Colombini, che non era legale rappresentante dell’associazione citata e non aveva svolto nessuna attività sotto questo aspetto”.  Sulla base della querela, che aveva arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, ecco dunque la richiesta di risarcimento. “Del resto – prosegue Bimbi – erano state inviate una serie di lettere per tarpare le ali al Festival che ha riportato in alto il nome di Puccini a Lucca e nel mondo. Abbiamo prodotto in giudizio testimonianze documentate che dicono che diversi enti avevano cessato di avere rapporti con Colombini, dopo la querela”.   “Siamo sorpresi – prosegue Bimbi – perché il giudice non ha negato il diritto a Colombini, ma ha ritenuto che fosse prescritto perché, per il magistrato, il risarcimento del danno sorgeva al momento della querela, nel giugno 2008”.

Adesso la prossima mossa sarà rappresentata dall’appello in sede civile: “Impugneremo questa sentenza – proseguono gli avvocati – perché è stato applicato il primo comma dell’articolo 2947 del codice civile, mentre poiché tutto derivava da un reato si doveva applicare il terzo comma”. Lo stesso recita che “Se il fatto illecito deriva da reato i termini decorrono dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La sentenza è datata 31 gennaio 2014, noi siamo partiti con la causa ad ottobre 2014”.   “Non vediamo come – prosegue Bimbi – avessimo potuto presentare richiesta di risarcimento del danno prima di conoscere l’esito della prima causa. La decisione assunta dal Tribunale è del tutto contraddittoria: la sentenza ha anche negato la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla fondazione Puccini per lite temeraria. Il giudice ci riconosce indirettamente il diritto al risarcimento dei danni e rigetta tutte le domande: le spese legali dovevano essere compensate. Invece, sono state interamente accollate a Colombini”. Non solo: “Era stata sollevata eccezione di parte sulla prescrizione,  fin da subito. Non capiamo perché si siano attesi 4 anni di giudizio, quindi, per accertare questo”. Rammaricato, ma battagliero, Andrea Colombini: “Continuiamo a nutrire fiducia nella giustizia, malgrado questa decisione. Ci troviamo di nuovo di fronte al classico Davide contro Golia,  ma ricordo che nel 2014 l’abbiamo spuntata: possiamo farlo ancora e lo faremo”.

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