Andrea Colombini ricorre alla Corte di Appello di Firenze contro la sentenza del Tribunale di Lucca che nello scorso settembre, in primo grado, pur riconoscendo la legittimità della causa intentata nei confronti del Festival Puccini di Torre del Lago, si opponeva alla richiesta di un risarcimento danni da 3 milioni di euro per intervenuta prescrizione dei termini di legge. 

L’antefatto è ormai noto: dopo oltre 11 anni di processi la battaglia sul marchio tra i due enti, quella cioè sull’opportunità di poter sfruttare i termini “Puccini” e “Festival” per i propri eventi si era conclusa con l’assoluzione di Colombini. La corte d’appello di Firenze, infatti, lo aveva scagionato da tutte le accuse mosse dal Pucciniano e, dopo anni di patimenti, nel 2014 Colombini aveva deciso di presentare una causa civile contro la stessa Fondazione per risarcimento danni, quantificati appunto in 3 milioni di euro.

Una richiesta respinta, come precisato, in sede di primo grado di giudizio. I legali del Puccini e la sua Lucca Festival, gli avvocati Chiara Bimbi e Armando Pasquinelli, contestarono fin da subito questa ricostruzione, ritenendola erronea e lacunosa poiché il giudice ometteva di applicare il terzo comma dell’art. 2947 del codice civile. Lo stesso, infatti, afferma che “Se il fatto è considerato un illecito penale, i termini di prescrizione decorrono a partire dalla sentenza passata in giudicato”. Il giudice di prime cure, invece, si era limitato a dare applicazione al primo comma della norma, quello che recita “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. L’azione legale presentata da Colombini, dunque, era tutt’altro che prescritta. 

Una posizione, quella dei legali del Puccini e la sua Lucca Festival, ampiamente suffragata da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione, puntualmente inserite nell’atto di citazione in appello. 

Questo scenario, come spiegano i legali, si è verificato poiché il giudice di primo grado ha qualificato in modo errato ed arbitrario il comportamento posto in essere dalla Fondazione Festival Pucciniano. La stessa, infatti, aveva presentato una denuncia infondata nei confronti della persona sbagliata – citando in giudizio Andrea Colombini in luogo del legale rappresentante della Caledonian Academy, il dottor Luciano Colombini. Un fatto che è stato qualificato dal giudice come semplice reato di diffamazione ex art. 595 c.p, quando invece, dichiarano gli avvocati, “E’ assolutamente palese che si trattasse del reato di calunnia, di cui all’art. 369 c.p.”.  

Riguardo alla quantificazione del danno patito da Colombini, personaggio pubblico vistosi per anni ingiustamente vessato, non ci si smuove dalla cifra richiesta: 3 milioni di euro. 

Ingiusta, secondo i legali, anche la condanna alle spese legali: “Considerato che il giudice aveva disposto la reciproca soccombenza delle domande avanzate – argomentano – avrebbe consequenzialmente dovuto disporre la compensazione delle spese”.

Una vicenda, dunque, che vedrà un ulteriore e fondamentale passaggio nelle aule giudiziarie: “Noi non ci fermiamo – dichiara Andrea Colombini – e con l’appello continuiamo a far valere le nostre ragioni, confortati dalle motivazioni di una sentenza di primo grado che si sono rivelate lacunose ed erronee in troppi passaggi fondamentali”. 

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ultimo aggiornamento: 23-03-2019


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