Donne scomparse: “La verità è quella di Tureddi”.

All’indomani della notizia data da Versilia Today in merito alle rivelazioni choc di Massimo Remorini, per cui Velia Carmazzi vivrebbe in un campo rom a Brescia, città nella quale un commerciante l’avrebbe anche vista, e l’anziana madre, Maddalena Semeraro, sarebbe invece stata gettata, morta, in un canale tra Torre del Lago e Viareggio,  tanto da portare il suo nuovo legale, avvocato Alessandro Maneschi del Foro di Massa Carrara, a iniziare indagini investigative per poter trovare prove che possano suffragare la richiesta di revisione del processo che lo ha visto condannare, in via definitiva, a 38 anni di carcere ( LEGGI QUI LA NOTIZIA: https://www.versiliatoday.it/2019/09/07/donne-scomparse-velia-e-stata-vista-a-brescia-da-un-commerciante-al-via-le-indagini-per-riaprire-il-caso/) la nostra redazione, oggi, ha chiesto un contributo sulla ben nota e tragica vicenda delle donne scomparse a Torre del Lago all’avvocato viareggino Aldo Lasagna, che ha difeso il teste chiave, “Cecchino” Tureddi.

“Intanto, preliminarmente, tengo a precisare che doveri incombenti di deontologia professionali e correttezza mi suggeriscono di non commentare, eventual iniziative  di altri legali che saranno legittimamente intraprese per consentire o facilitare l’esperimento di un nuovo iter processuale, a qualsivoglia titolo – premette Lasagna -,  posso pero’ al contempo precisare, che il nostro codice di rito, prevede un istituto quale quello della revisione del processo, per cui pure a distanza di anni, e a precise e determinate condizioni, si puo’  celebrare un nuovo processo penale, seppur i casi e le modalita’ di esercizio dello stesso siano oggettivamente rari ed infrequenti, dovendo comunque tassativamente ricorrere almeno uno dei presupposti previsti nell’ articolo 630 del codice, tra cui il piu’ suggestivo risulta senza dubbio, quello del rinvenimento della ‘nuova prova’ che sia nel frattempo maturata, pure in una fase precedente, ma il cui eventuale rinvenimento risalga ad epoca successiva a tale processo. La straordinarietà dell’evento processuale ed il fatto che tale ipotesi sia contemplata solo al termine, come mera ed assoluta eccezione ala normale conclusione del corso processuale, che si articola nella grande generalita’ dei casi nei tre classici gradi di giudizio, ha indotto autorevoli commentatori del codice e studiosi, ad annoverare questa procedura nell’ambito delle impugnazioni definite come  ‘straordinarie'”.
“Per quanto riguarda il processo che ha costituito l’epilogo Giudiziario dell’angosciante vicenda – prosegue Lasagna –  non posso che menzionare come la conseguente sentenza  sia maturata durante un percorso processuale, assolutamente breve e forse per questo anomalo, considerate le ricorrenti e talora giustificate critiche alla tempistica del nostro iter processuale penale ordinario, per cui ben fondati sono gli elogi rivolti, all’epoca della celebrazione in primo grado, ai componenti della Corte d’Assise di Lucca, che riuscirono a coniugare, a mio sommesso avviso, prontezza e celerità con una conduzione, in particolare dell’istruttoria dibattimentale,  esaustiva ed impeccabile. La stessa sentenza che ne è derivata ha resistito,  per cosi dire, all’ulteriore accertamento e vaglio critico degli altri suw ordinari gradi di giudizio, confortando la tesi di chi, come il sottoscritto ad esempio, sostiene o scrive, che se una sentenza, emessa nel nome del popolo italiano, e’ ben redatta e motivata,  è davvero difficile che possa esser in un successivo giudizio, capovolta o ribaltata. Fulcro di tale sentenza, che come ben noto, ha ritenuto di attribuire gravissime e determinate responsabilita’ ai due principali protagonisti della macabra vicenda,   sono state indubbiamente, unitamente ai riscontri forniti dalle varie testimonianze che si sono succedute, ma non solo, le dichiarazioni di Francesco Tureddi, da me difeso sin dall’espletamento delle iniziali indagini, il quale ha fornito una versione dei fatti, risultata in epoca successiva, assolutamente dettagliata e credibile, per l”Autorita’ inquirente dapprima e per le Corti investite del caso nell’ evolvere dei tempi”. 
Tureddi, popolare ‘Cecchino’, purtroppo morto prematuramente meno di un anno fa,  è infatti stato prosciolto dalla Corte Lucchese dall’accusa di favoreggiamento ed altre imputazioni di minor rilievo, proprio in virtu’ della ritrattazione da lui operata in fase dibattimentale, ovvero in seguito a quella sorta di ‘ravvedimento operoso’ per cui lo stesso, collaborando alfine e consentendo, sulla scorta di dichiarazioni, lo ‘svelamento’ per dir cosi di essenziali fatti, vanificando pertanto gli effetti perniciosi di quel contegno iniziale,   costituito da ostruzioni ed intralcii alle indagini in corso, ed in virtu’ di tale riscatto umano e processuale, la Corte ha ritenuto che dovesse applicarsi quel principio di legge e di diritto, per cui non si e’ piu’ punibili in certi casi e se ad esser contestati sono taluni reati, quando si arreca,  comunque opportunamente, un contributo determinate per l’accertamento dei fatti.
“Alla luce di quanto esposto, – conclude l’avvocato Aldo Lasagna –  vorrei ricordare, con questo mio contributo, che e’ pure un ricordo di una vicenda umana e di un processo, che hanno per me rappresentato un’ esperienza unica sul piano emotivo e professionale,  le parole da me pronunciate nelle fasi finali dell’udienza, dedicata dalla Corte di Lucca alla discussione, in cui ebbi a definire il mio assistito uno ‘spostato’, un ‘disadattato’ certo (alludendo alle sue precarie ed al tempo ben note condizioni personali e di disagio sociale) ma al contempo titolare o per meglio dire ‘depositario’  della verita’, di una verita’ a disposizione dei signori della Corte, per scoprire cosa effettivamente fosse accaduto di cosi tragico a Velia e Maddalena… Una verita’ processuale, che a mio modo di vedere, stavolta almeno, combaciava per intero con quella storica, una verita’ riconosciuta ed ammessa come tale, invero, da quella stessa Corte ed altre, nel corso del tempo e in differenti gradi di giudizio. Naturalmente tali e personali considerazioni,  devono tener conto di circostanze del tutto nuove o elementi sopravvenuti, che, potrebbero iinfluire su una clamorosa decisione. Difficile comunque prevedere ed in via meranente teorica gli esiti prospettati, quando vengono registrati macabri e successivi avvistamenti, in casi in cui cadaveri mai sono stati reperiti, mentre ad es. clamorose ed inedite  dichiarazioni, pure a notevole  distanza potrebbero indurre l’Organo inquirente, all’pertura di un fascicolo, almeno a titolo conoscitivo”.
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