Il Giudice per le indagini preliminari dottor Alessandro Trinci nell’ udienza in camera di consiglio del  26 Novembre 2019 alle ore 12, presso il Tribunale di Lucca, si è riservato  nel procedimento penale a carico dei sette consiglieri comunali  (l’ex vicesindaco Michele Molino, Giuliana Checchi, Italo Bibolotti, Francesco Mattugini, Lorenzo Lucacchini, Fabio Giannotti e Gabriele Monteforte, che votarono la delibera n. 4 del 10 Marzo 2015.

Ha poi archiviato (si veda il provvedimento) perché ha ritenuto che il professor Mario Di Fiorino  fosse privo del potere di proporre querela: ” Perché non persona offesa che dal reato ha ricevuto un danno, negandomi la legittimazione di proporre querela in quanto persona danneggiata nei delitti di falso ideologico – spiega Di Fiorino –  seguendo una linea giurisprudenziale della Suprema Corte, poiché non erano state attivate le pratiche successorie prima della delibera del Comune, che ha adottato il provvedimento di dicatio ad patriam, con cui è stato usucapito il terreno. Già  un antico brocardo efficacemente delineava  il delitto di falso ideologico ex art. 479 c.p.: Falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere. “La falsificazione non è punita non solo se non ha causato danno, ma neppure se non era idonea non nuocere”-  Tale brocardo mette in luce il principio di offensività nel diritto penale dove, perché si abbia una condotta punibile; è necessario che la stessa leda o quantomeno esponga a pericolo la realtà giuridica alla cui tutela è preordinata la norma incriminatrice”.

Lo sfondo storico

“Per narrare lo sfondo di questa  vicenda devo partire dalla bisnonna Eugenia Tonini – prosegue Di Fiorino:  Uno zio della bisnonna, Francesco Tonini, deceduto  1° Marzo 1874  in Forte dei Marmi proprietario del terreno in argomento, l’aveva lasciato in Enfiteusi, insieme ad altre particelle (che non fanno parte queste ultime dell’attuale contenzioso) con scadenza dopo due generazioni, ai Sigg. Tessa – Zatteroni. I miei avi erano conosciuti a Forte. Il  mio bisnonno Cesare Castagnoli, marito di Eugenia Tonini, fece costruire il palazzo, per molti anni sede del Comune di Forte dei Marmi, che poi vendette al sen. Quartieri, Presidente della SIPE (Società per le Polveri Esplodenti)”.

 

La vicenda attuale

“Mia nonna Alba Castagnoli Di Fiorino  spiega ancora Di Fiorino –  con una causa di fronte al Tribunale di Lucca, ottenne il riconoscimento dei suoi diritti sul terreno. Secondo il denunciante non si è tenuto adeguatamente conto di tutte le complesse vicende successorie originanti dalle sentenze rese dalla Pretura di Pietrasanta in data 3/8/1961 e dal Tribunale di Lucca in data 25/1/1966 sul diverso presupposto – riassume il Sostituto Capizzoto – che il Comune avrebbe dovuto, quale condizione per il legittimo accertamento della “dicatio ad patriam”, identificare prima, a prescindere dall’effettuazione da parte loro delle necessarie pratiche successorie, ed interpellare formalmente poi tutti gli attuali proprietari pro quota del terreno di che trattasi al fine di ottenere il loro consenso espresso. Nella premessa della delibera viene scritto che i proprietari del terreno da tempo immemorabile hanno consentito tale utilizzo. Che tale terreno risulta catastalmente intestato a 20 proprietari senza che siano state fatte le necessarie pratiche successorie. La premessa richiama inoltre il significato dell’istituto della “dicatio ad patriam” “comportamento del proprietario che mette volontariamente a disposizione della collettività il bene.. Il funzionario dr.ssa Laura Quadrelli ha espresso parere favorevole (doc.n.2). Lo stesso funzionario dr.. Laura Quadrelli aveva anche firmato la risposta al nostro tecnico geom. Umberto Alvino in data 12 Febbraio 1998 dove chiedeva maggiori informazioni, e copia delle sentenze del Pretore di Pietrasanta e del Tribunale di Lucca. Quindi era ben a conoscenza che la maggior parte degli eredi non intendeva per niente “mettere volontariamente a disposizione il bene”, come invece è scritto in delibera. Come si vedrà anche il consigliere Michele Molino aveva una conoscenza diretta della controversia, avendo incontrato il tecnico degli eredi, Geom. Alvino, nella sede del Comune di Forte dei Marmi. I proprietari  non hanno inteso “mettore volontariamente il bene a disposizione della collettività”:, come dimostrano le numerose richieste avanzate da alcuni di loro, ove si invitava il Comune a specificare chiaramente le proprie intenzioni oppure a liberare il bene da qualsiasi suo interesse, per consentire ai proprietari stessi di farne l’uso ritenuto più opportuno. Addirittura in data 6 Febbraio 2013 l’Assessore Molino, alla presenza dell’Avv. Turri aveva incontrato il tecnico degli eredi, Geom. Alvino, nella sede del Comune di Forte dei Marmi. In merito poi alla dichiarazione di una mancata conoscenza, da parte del Comune, della identificazione dei vari proprietari, e ciò a causa della mancata esecuzione delle varie pratiche di successione, c’è da osservare che, da parte di alcuni eredi, il Comune aveva avuto l’Albero genealogico, ove erano indicati i vari proprietari del bene. Ciò almeno per il ramo proveniente dai discendenti di Cesare Tonini. Al Comune erano state trasmesse anche le copie della Sentenza della Pretura di Pietrasanta e del Tribunale di Lucca, osservando le quali si potevano chiaramente conoscere i nomi dei legittimi proprietari, almeno per il ramo dei discendenti da Cesare Tonini. Elementi questi molto più attendibili delle risultanze catastali che, come è noto non sono probatorie. Anzi al catasto il terreno risultava di propretà del sig. Canozzi, attualmente detenuto. Nella parte ove si dichiara che il Comune “ha posto in essere attività finalizzate all’utilizzo pubblico dell’area”, c’è da osservare che queste erano finalizzate unicamente allo scopo di motivare la presa di possesso del terreno (particella catastale n° 108 del Fg. 11 di mq. 3.602), eseguita da parte del Comune in data 5 Luglio 1982, alla presenza della quale erano intervenuti vari proprietari con il chiaro intento di impedire l’esproprio del bene. Negli anni successivi è poi risultato che il Comune, malgrado fosse pressato dalle continue richieste di chiarimenti da parte di alcuni proprietari, non ha mai dato seguito a tale proceduta. Vedasi ad esempio la lettera raccomandata del 7 Gennaio 1998 scritta dalle Sig.re. Lenzi Lucia, Lenzi Renza, Lenzi Eugenia Maria e Virginia Cellura, con la quale chiedevano che la particella in argomento venisse stralciata dal progetto sugli impianti sportivi e restituita ai legittimi proprietari. Oppure nel caso che il Comune (dopo 6 anni di incertezze) avesse deciso di eseguire l’esproprio, di convocarle per la definizione delle procedure. In risposta a tale richiesta il Comune di Forte dei Marmi, a mezzo lettera Prot. N° 314/R del 12 Febbraio 1998 chiese alle suddette Signore di esibire le sentenze le sentenze della Pretura di Pietrasanta e del Tribunale di Lucca dalle quali avrebbe dovuto risultare il loro diritto di proprietà. Tali documenti furono trasmessi dal Geom. Umberto Alvino, tecnico degli eredi, con lettera raccomandata del 25 Febbraio 1998 nella quale faceva anche esplicito riferimento all’albero genealogico Per quanto concerne il “Regolamento Urbanistico di cui alla delibera n° 106 del 4 Dicembre 1998”, contrariamente a quanto si afferma che i proprietari dei terreni non hanno fatto nessuna obiezione in merito, si precisa che alcuni proprietari, con lettera raccomandata del 18 Dicembre 1999 invitavano formalmente il Comune di Forte dei Marmi ad assumere una responsabile posizione in modo da predisporre le pratiche per l’acquisizione del terreno oppure alla sua liberazione da ogni vincolo, constatato che erano inutilmente trascorsi 17 anni dalla inoperosa presa di possesso. A seguito di quanto sopra il Comune, a mezzo lettera del 28 Dicembre 1999 comunicava alle scriventi che “l’inizio della procedura vera e propria è subordinata alla approvazione di progetto preliminare per la realizzazione su tale area di una palestra”. Dopo la dichiarazione del Comune di cui sopra, in data 26 Novembre 2008, appare sul giornale La Nazione un articolo nel quale si ipotizza la realizzazione dell’esproprio dell’area in argomento per la creare il parcheggio delle scuole di via Melato. Successivamente alcuni eredi, si rivolgono ancora al Comune di Forte dei Marmi a mezzo lettera raccomandata A.R. del 26 Febbraio 2009 nella quale, oltre a riepilogare il carteggio sino ad allora intercorso, e ritenendo assolutamente ingiusto e lesivo nei confronti dei diritti dei legittimi proprietari di continuare a tergiversare su una pratica che ormai si protraeva da circa trenta anni, chiedono al Comune di voler finalmente comunicare una chiara e definitiva posizione. Non ottenendo alcuna risposta, in data 22 Dicembre 2011, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R. rinnovano la suddetta richiesta. Nuovamente, sempre senza avere più avuto alcuna risposta, le suddette signore con lettera raccomandata del 31 Dicembre 2012 rinnovano le stesse richieste. Successivamente, in data 6 Febbraio 2013, il Geom. Alvino, dopo aver avuto, presso la sede del Comune di Forte dei Marmi, un colloquio con l’Assessore Molino, alla Presenza dell’Avv. Turri, trasmette, a mezzo lettera raccomandata, una precisa relazione nella quale riepiloga la posizione di diritto delle Sig.re Lenzi e la provenienza ereditaria del terreno in argomento. Riporto poi due Sentenze, riguardanti la “Particella catastale N. 108 del Fg. N.11 del Comune di Forte dei Marmi.”

1)  Sentenza della Pretura di Pietrasanta N° 43 del 3 Agosto 1961

2) Sentenza del Tribunale di Lucca N° 25 del 25 Gennaio 1966.-

La Sentenza della Pretura di Pietrasanta è la conseguenza dell’azione legale, intrapresa dalla Sig.ra Pasqualina Tonini, allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua comproprietà sul bene in argomento. Detta operazione però era viziata dal fatto che la suddetta Sig.ra Pasqualina NON era l’unica erede di Cesare Tonini e quindi la sola che poteva vantare tale diritto. Ed ora un breve riepilogo delle vicende storiche che hanno consentito agli eredi di dichiararsi anch’esse comproprietari.

In data 1° Marzo 1874 moriva, in Forte dei Marmi il Sig. Francesco Tonini, proprietario del terreno in argomento, terreno che era stato dato in Enfiteusi, insieme ad altre particelle (che non fanno parte queste ultime dell’attuale contenzioso) con scadenza dopo due generazioni, ai Sigg. Tessa – Zatteroni.

In data 10 gennaio 1959, come riportato anche alla pagina n° 3 della Sentenza della Pretura di Pietrasanta, moriva, in Seravezza, il Sig. Ricci Umberto, unico superstite dell’ultima generazione degli enfiteuti. Di conseguenza (vedasi l’albero genealogico), la Sig.ra Pasqualina Tonini, sopra menzionata, figlia di Carlo Tonini, visto decaduto il motivo dell’Enfiteusi rivendicò, come sopra detto, attraverso la Pretura di Pietrasanta, il diritto di un terzo su detto terreno. Cioè l’intera quota dell’asse proveniente da Cesare Tonini (nipote di Francesco) ed ottenne (vedasi Pagine n° 6 e n° 7 sempre della Sentenza della Pretura) il riconoscimento di quanto richiesto.

Ovviamente, le altre coeredi (vedasi sempre l’albero genealogico) titolari degli stessi diritti avanzati dalla sig.ra Pasqualina Tonini, in quanto anch’esse discendenti da Cesare Tonini, rivolgendosi al Tribunale di Lucca, contro la suddetta Sig.ra Pasqualina, reclamarono per ciascuna di esse il diritto di 1/6  di tale proprietà.

Se si esamina ancora l’albero genealogico degli eredi di FRANCESCO Tonini, si osserva che, per quanto concerne l’asse derivante dal di lui Nipote Ex Frate, CESARE Tonini, gli eredi veramente erano sette e precisamente: Tonini Carlo (padre della Sig.ra Pasqualina), Tonini Cesira, Tonini Evangelina, Tonini Francesca, Tonini Mariangiola, Tonini Eugenia e Tonini Giuseppina. Però, dato che la Sig.ra Tonini  Evangelina ved. Zarri era morta senza lasciare eredi, l’intera porzione, derivante da Cesare Tonini, doveva intendersi divisa solamente in sei parti. Particolare questo più volte espresso nella sentenza del Tribunale di Lucca.

Con la causa promossa al suddetto Tribunale, le Signore:  Castagnoli Alba (figlia di Eugenia Tonini), Aliboni Barberi Aduna (figlia di Giuseppina Tonini) e Tonegatti Emilia (figlia di Cesira Tonini), tutte eredi provenienti dal ramo di Cesare Tonini (come la Signora Pasqualina), sia per la tutela dei loro diritti, come per quelli della altre coeredi e precisamente delle  figlie di Francesca Tonini, di Mariangiola Tonini e di Eugenia Tonini, tutte nella stessa posizione di diritto in quanto anch’esse egualmente discendenti da Cesare Tonini, cosa che si può facilmente verificare, continuando ad esaminare l’albero genealogico,  OTTENNERO DAL TRIBUNALE DI LUCCA, IL RICONOSCIMENTO, PER CIASCUNA DI ESSE, DELLA PROPRIETA’ DI UN SESTO (1/6) DELLA PORZIONE DI CESARE TONINI, AL QUALE SPETTAVA UN TERZO (1/3) DEI BENI PROVENIENTI DA FRANCESCO TONINI. Io sono nipote di Alba Castagnoli coniugata Di Fiorino, che addirittura promosse causa al Tribunale di Lucca e ottenne il riconoscimento dei suoi diritti, figlio di Raul Di Fiorino, il cui nome, quale erede di Eugenia Tonini in Castagnoli compare nella raccomandata AR inviata al Sindaco di Forte dei Marmi il 22 Settembre 1982 in cui si riepiloga la vicenda”.

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