“Agghiacciante sarebbe l’aggettivo adeguato, se non fosse che tutti i concetti espressi nelle motivazioni della
Corte di Appello di Firenze, sono gli stessi già indicati nella sentenza di primo grado.
Dalla prima lettura delle motivazioni della sentenza di Appello della Strage di Viareggio, come ci aspettavamo, il quadro che delineano anche i Giudici nel Secondo grado di giudizio, è disarmante”.

E’ il presidente del Mondo che Vorrei, Marco Piagentini, a commentare le motivazioni della sentenza di appello della strage di Viareggio:

” Ritroviamo nelle parole della sentenza un sistema ferrovie completamente allo sbando sotto il profilo della
sicurezza “ …deve quindi concludersi che la sentenza di primo grado è corretta laddove ha ritenuto fortemente carente la valutazione dei rischi effettuata da Trenitalia spa e RFI spa, quali soggetti responsabili ciascuno della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro” pag. 645 sentenza Corte Appello Firenze e dei controlli.
Abbiamo altresì letto i motivi dell’incremento di pena dell’ad di Ferrovie Italiane Spa “…l’imputato Moretti
deve quindi essere dichiarato responsabile nella qualità di Amministratore Delegato di Ferrovie dello Sato spa,
per aver omesso di compiere gli interventi individuati nei capitoli precedenti come idonei per evitare il
deragliamento del treno, o quanto meno per evitare o ridurre le sue conseguenze catastrofiche “ pag. 796 sentenza Corte di Appello di Firenze.
Bisogna, altresì sottolineare l’importanza del fatto che la Corte di Appello di Firenze ha confermato e sottolineato i seguenti punti della Sentenza di primo grado: – la legittimità della costituzione del collegio del Tribunale di Lucca,
– che la Strage di Viareggio deriva da un incidente in violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
– di aver respinto la richiesta delle aziende straniere di non essere giudicate applicando la normativa del testo unico sulla sicurezza, proprio perché straniere.
Si legge, inoltre, come confermato dalla Corte di Appello di Firenze, il richiamo alla continua omissione della
valutazione del rischio:
“Deve quindi concludersi che la sentenza di primo grado è corretta laddove ha ritenuto fortemente
carente la valutazione dei rischi…
Da tale omessa o incompleta valutazione dei rischi è poi inevitabilmente derivata l’omessa individuazione di misure precauzionali idonee ad evitare il rischio di deragliamento stesso…”
Come, del resto, la velocità, una delle diverse misure atte a mitigare il rischio:
“…mancata adozione della riduzione di velocità quale misura prudenziale che, nel presente caso, avrebbe evitato gli eventi delittuosi oltre ogni ragionevole dubbio”… Nuovamente è ribadita l’importanza della tracciabilità del materiale rotabile, (carrello, assili, boccole)
“E’ dunque certo che nessuna delle tre società citate, facenti parte delle Ferrovie dello Stato, possedeva
tutte le informazioni sopra indicate (ed anzi non ne possedeva nessuna).”
Inoltre, la Corte, si chiede come sia possibile far circolare sulla rete ferroviaria Italiana, un assile datato 1974, del quale non si conosce la storia manutentiva e che era stato forgiato con acciaio non più a norma.
Ci arriverebbe perfino un bambino…appunto.
Auspichiamo che nell’incontro con il Ministro delle Infrastrutture, che stiamo ancora aspettando, la sicurezza
e la tracciabilità possano essere messe al centro quali temi principali e urgenti del suo lavoro”.

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marco piagentini motivazioni sentenza appello strage di viareggio

ultimo aggiornamento: 21-12-2019


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