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Elezioni Viareggio, cosa dice il Tar: la scheda ballerina può far rifare il ballottaggio. Prossima udienza a febbraio

VIAREGGIO – La scheda ballerina potrebbe essere il punto decisivo. Non perché il Tar Toscana abbia già stabilito che esista una scheda scomparsa, né perché abbia già disposto un nuovo ballottaggio. Il punto è un altro, ed è scritto nero su bianco nell’ordinanza: se dalla verificazione dovesse emergere che una o più schede autenticate non sono rintracciabili, oppure che esiste una discontinuità nella loro custodia e tracciabilità che non può essere spiegata, l’anomalia potrebbe assumere rilievo invalidante.

È questo il passaggio che va letto insieme a tutto il resto del provvedimento.

Il Tar non considera, allo stato, le anomalie come prova di un’alterazione del voto. Ma non ritiene nemmeno possibile archiviarle tutte come semplici errori di trascrizione. Per quattro sezioni – 17, 35, 60 e 61 – il collegio ritiene infatti che il solo esame dei documenti non consenta di ricostruire con sufficiente certezza la completa corrispondenza e destinazione delle schede.

Ed è per questo che il controllo dovrà andare, quando necessario, anche sul materiale elettorale.

La sezione 17: 810 schede e un conto che non torna

La prima delle quattro sezioni è proprio la 17.

Qui il Tar parte da un dato preciso: risultano consegnate 810 schede. Inizialmente ne vengono autenticate 783, mentre 27 risultano non autenticate.

Durante le operazioni, però, una scheda viene deteriorata e restituita. Al suo posto viene presa una scheda dal pacco di quelle non autenticate e viene immediatamente autenticata.

Questo significa che, nella ricostruzione indicata dal Tar, le schede autenticate dovrebbero diventare 784, mentre quelle non autenticate dovrebbero essere 26.

Nel verbale, però, compare un altro dato: 25 schede autenticate non utilizzate.

Ed è proprio questa discordanza che, secondo il collegio, non può essere risolta con certezza soltanto attraverso gli atti.

La verificazione dovrà quindi stabilire materialmente che cosa sia accaduto alla scheda deteriorata e a quella sostitutiva e verificare la consistenza delle diverse categorie di schede, fino a ricostruire l’intero quantitativo delle 810 schede consegnate.

Non significa che nella sezione 17 manchi una scheda. Significa che, per il Tar, la documentazione disponibile non basta ancora a escluderlo con assoluta certezza.

La sezione 35: il dubbio tra 848 e 849

Anche la sezione 35 presenta una ricostruzione che, sulla carta, non è completamente lineare.

Le schede consegnate sono 870. Quelle inizialmente autenticate risultano 848 e quelle non autenticate 22.

I votanti sono 415: 405 voti validi, 3 schede bianche e 7 nulle.

Nel verbale, tuttavia, il numero 405 compare anche nel campo relativo alle schede autenticate non utilizzate. Una discordanza che potrebbe essere spiegata come un’errata trascrizione, ma che il Tar vuole verificare materialmente.

C’è poi la sostituzione di una scheda deteriorata con una nuova scheda autenticata.

Da qui la necessità di accertare se le schede autenticate siano complessivamente 848 oppure 849, se quelle rimaste non autenticate siano 22 oppure 21 e, soprattutto, se tutte le 870 schede consegnate siano materialmente rintracciabili.

Anche qui il Tar non dà per accertata alcuna irregolarità: vuole capire se la differenza sia spiegabile attraverso la documentazione e il materiale conservato.

La sezione 60: una scheda in più nell’urna

Poi c’è la sezione 60, dove compare l’elemento forse più delicato dal punto di vista materiale.

Le schede consegnate risultano 910, quelle autenticate 885 e quelle non autenticate 25.

I votanti sono 354.

Durante lo scrutinio viene però trovata una scheda in più nell’urna rispetto al numero dei votanti. Quella scheda viene poi esclusa dal conteggio perché risulta bianca.

Il problema individuato dal Tar riguarda la sua successiva collocazione e la ricostruzione complessiva delle schede rimaste.

Il verbale indica infatti 531 schede autenticate non utilizzate, numero ricavato sottraendo i 354 votanti dalle 885 schede autenticate.

Ma, considerando la scheda in più trovata nell’urna, il quadro materiale richiede un controllo.

Il Tar vuole quindi verificare dove sia stata collocata la scheda bianca esclusa, se sia stata inserita nella busta delle schede bianche, in quella delle schede autenticate non utilizzate o altrove; e se quella scheda sia compresa o meno nel numero delle 531 schede indicate nel verbale.

Anche in questo caso dovrà essere verificato il totale: le 910 schede consegnate devono poter essere ricostruite materialmente.

La sezione 61: 870 schede consegnate, 872 rinvenute

Infine c’è la sezione 61.

Qui il verbale di consegna parla di un pacco contenente 870 schede.

Quando il pacco viene aperto, il verbale delle operazioni della sezione indica però 872 schede rinvenute.

Le schede firmate e timbrate risultano 853. Ma le schede scrutinate sono 406 e quelle indicate come autenticate non utilizzate sono 446: insieme fanno 852.

Anche qui compare la vicenda di una scheda deteriorata, sostituita con un’altra scheda prelevata dal pacco delle non autenticate e successivamente autenticata.

Il Tar vuole quindi verificare se proprio questa sostituzione sia sufficiente a spiegare la differenza e, soprattutto, se tutte le schede risultanti autenticate siano materialmente rintracciabili.

Quattro sezioni, una domanda precisa

È questo il filo che unisce le quattro sezioni.

17, 35, 60 e 61 non vengono dal Tar dichiarate “irregolari”. Sono le sezioni nelle quali, secondo il collegio, la documentazione non consente ancora una ricostruzione sufficientemente certa di alcuni passaggi relativi alle schede.

Il Tar respinge anche l’idea che la verificazione sia una sorta di ricerca indiscriminata di nuove irregolarità. L’accertamento deve rimanere dentro i limiti delle contestazioni già formulate e deve servire a capire se le anomalie siano errori di verbalizzazione o di contabilizzazione, quindi ricostruibili, oppure se corrispondano a effettive differenze materiali.

Ed è qui che l’ordinanza diventa particolarmente importante.

Se una scheda autenticata non si trova

Il collegio scrive che, qualora la verificazione accerti l’effettivo mancato rinvenimento di schede autenticate, schede in eccesso nell’urna o comunque una discontinuità non spiegata nella tracciabilità e nella custodia del materiale elettorale, tali vizi potrebbero assumere rilievo invalidante.

Non automaticamente.

Il Tar precisa che dovrebbe emergere un quadro serio, preciso e concordante e che le anomalie non dovrebbero essere spiegabili come semplici errori materiali, di verbalizzazione o di confezionamento.

Ma c’è un altro passaggio importante: secondo il Tar, una simile anomalia potrebbe assumere rilievo anche indipendentemente dalla prova di resistenza strettamente aritmetica, perché riguarderebbe le garanzie fondamentali di libertà, genuinità e trasparenza del voto.

E qui si torna al risultato del ballottaggio.

Sara Grilli ha ottenuto 12.541 voti, Federica Maineri 12.381: 160 voti di differenza. Il Tar, però, non dice che una eventuale scheda mancante abbia cambiato quei 160 voti. Questo, allo stato, non è stato accertato.

Dice qualcosa di diverso: se venisse dimostrata una vera e non spiegabile interruzione nella tracciabilità delle schede, la questione potrebbe avere una rilevanza che va oltre il semplice calcolo matematico.

E il ballottaggio?

È qui che si apre lo scenario più delicato.

Il Tar non ha ordinato oggi di rifare il ballottaggio. Non ha nemmeno stabilito che il risultato sia stato alterato.

Ha disposto gli accertamenti proprio per arrivare a capire che cosa sia realmente accaduto nelle quattro sezioni.

Ma se alla fine della verificazione una delle anomalie non fosse spiegabile e si accertasse concretamente il mancato rinvenimento di una scheda autenticata, una scheda in eccesso o una discontinuità nella custodia del materiale elettorale, il Tar ha già scritto che quel vizio potrebbe avere effetto invalidante.

A quel punto, sarà il giudizio definitivo a stabilire quali conseguenze trarre da quanto accertato, compresa l’eventuale rinnovazione delle operazioni elettorali richiesta nel ricorso.

Per ora, dunque, la scheda ballerina non è stata trovata e non è stato accertato che esista.

Ma il Tar ha messo nero su bianco che, se dalla verifica dovesse emergere davvero una scheda autenticata senza una collocazione certa e senza una spiegazione documentale o materiale, la questione potrebbe riaprire anche quella del ballottaggio.

Il Prefetto di Lucca dovrà completare la verificazione entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la relazione finale nei successivi 20 giorni. Il Tar tornerà poi sulla vicenda nell’udienza pubblica fissata per il 24 febbraio 2027.

Fino ad allora, la domanda è tutta racchiusa nei numeri delle quattro sezioni: 17, 35, 60 e 61.

E soprattutto in una domanda: alla fine dei controlli, tutte le schede torneranno al loro posto?

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