POLITICA. È stato presentato dall’Onorevole Deborah Bergamini e da altri tre firmatari un emendamento al decreto semplificazione che va in contro alle esigenze del mondo agricolo italiano e in particolare al comparto florovivaistico e ortofrutticolo versiliese.La Bergamini propone la riduzione delle ACCISE sul gasolio da riscaldamento delle serre a 21 euro per ogni 1000 litri di combustibile contro un impegno delle aziende di perseguire finalità e metodi ambientali.

Di seguito  l’emendamento integrale.

Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente.

Art. 3-ter

(Accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni agricole sotto serra)

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni agricole sotto serra è applicata l’accisa al livello minimo di imposizione definito ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, pari a 21 euro per 1.000 litri per l’anno 2012, qualora l’impresa agricola, all’atto dell’assegnazione del gasolio, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni ad eseguire per finalità ambientali, nell’arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio. Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello sia modificato, l’accisa dovuta sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni agricole sotto serra è corrispondentemente adeguata.

2. Il regime di aiuto previsto dal comma 1 è comunicato alla Commissione europea con le modalità di cui all’articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, nella misura del 7 per cento ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’acconto dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 2012 è determinato tenendo conto della rivalutazione disposta dal primo periodo.

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