VIAREGGIO. “L’articolo cui hanno fatto seguito le precisazioni del dirigente del settore Lavori Pubblici, non pubblicate da tutte le testate, è erroneo nella sostanza e quantomeno inopportuno nella forma.” Lo si legge in una nota del commissario prefettizio del Comune di Viareggio Domenico Mannino.

“È erroneo perché il commissario prefettizio non lo ha ‘impastato’, né era tenuto a farlo. Infatti, come si legge nel comunicato stampa sopracitato, la bozza inviata agli ordini e collegi professionali del Comune è il proseguimento di una attività obbligatoria per adeguare il regolamento alle norme intervenute dal 2006 in poi, e che – se non effettuata – porrebbe il regolamento approvato in quell’anno in contrasto con le norme sovra comunali, regionali e statali sopravvenute negli anni successivi ( ambiente, contenimento energetico, semplificazioni).

“Peraltro, la stessa attività scaturiva da atti di indirizzo del 2010 e su mandato espresso della Giunta Comunale del 17 Febbraio 2012.

“È altresì inopportuno nella forma, allorché mette assieme il Regolamento Urbanistico, i lavori per gli appartamenti definiti ‘extra lusso’ in Piazza Mazzini e le regole per costruire a Viareggio, il che genera confusione ed erronei convincimenti nel lettore, che nella maggioranza dei casi non è un esperto del settore.

“Questa inopportunità ha provocato conseguenze nell’immediato, visto che la locale Unione Inquilini ha espresso sconcerto, in un suo comunicato, ‘per la presa di posizione del Commissario Prefettizio, appresa dai giornali, di dare priorità agli appartamenti extra lusso, nascita di mostri di cemento e l’assenza di un progetto di edilizia popolare’.”

In aggiunta, poi, “il dirigente precisa che la bozza di regolamento edilizio elaborata e redatta dal settore su mandato della precedente giunta comunale – delibera n. 63 del 17 febbraio 2012 – non è sostitutiva delle vigenti norme del Piano Regolatore Generale, come dettato dall’art. 64 della legge regionale che recita:

1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti della pianificazione territoriale.

“Quindi le modifiche proposte al testo vigente sono da intendersi in termini di mera rivisitazione ai sensi delle normative vigenti che si sono susseguite dal 2006 – anno di approvazione del vigente regolamento -, prima tra tutte le semplificazioni procedurali introdotte sia con la legge 73/2010 (attività edilizia libera) e legge regionale 40/2001 modificativa della n. 01/2005 (S.C.I.A.), nonché gli adeguamenti alle norme sul contenimento energetico (anno 2008 e seguenti) e in materia ambientale (D.P.R. 319/2010).

“Pertanto la bozza del Regolamento Edilizio inviata agli ordini professionali non prevede modificazione alcuna rispetto al vigente Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 23 del 27 aprile 2006, per quanto attiene alle superfici minime.

“Infatti il Regolamento vigente in merito alle superfici utili minime degli alloggi prevede questo al comma 3 art.8.1: ‘Per interventi edilizi superiori alle 10 unità immobiliari residenziali è consentita la realizzazione del 10% di alloggi con superficie utile netta non inferiore a 45 mq’.”

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