(foto Andrea Zani)
(foto Andrea Zani)

FIRENZE. “Proroga delle concessioni demaniali al 2020 e problema Facile e Difficile rimozione: ottimo lavoro.” Questo il commento di Fabrizio Lotti, presidente regionale di Fiba Toscana, in relazione all’accordo raggiunto in questi giorni dall’organizzazione sindacale con Anci e Regione Toscana, nel merito delle due importanti questioni.

La prima riguarda il percorso amministrativo che consentirà ai comuni costieri toscani di procedere al rinnovo delle concessioni demaniali marittime agli attuali concessionari fino al 31 dicembre 2020: sarà definito univocamente e reso pubblico attraverso una specifica nota concordata tra Anci e Regione Toscana, con l’obiettivo di velocizzare e semplificare l’intero iter.

La seconda riguarda il regolamento attuativo in materia di facile e difficile rimozione, frutto del tavolo tecnico con Anci e Regione. La bozza del testo – riportata qua sotto – sarà sottoposta alla Giunta Regionale, cui compete deliberare al riguardo, nei prossimi giorni.

 

Modifiche al Regolamento di attuazione della L.R. n. 42/2000 (Testo Unico delle leggi regionali del turismo)

 

Rispetto al comma 3-ter dell’articolo 69 della l.r.42/2000 lettera a) :

Art. ..

Criteri per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative

1. Sono considerate di facile rimozione e sgombero le opere realizzate, sia sopra che sotto il suolo, che possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente rimessa in pristino dei luoghi nello stato originario, salvo il normale deperimento d’uso, entro e non oltre il termine di validità della concessione.

2. I Comuni, attraverso lo strumento urbanistico, possono individuare le aree del Demanio marittimo sulle quali le attività turistico-ricreative sono esercitate esclusivamente con strutture di facile rimozione e sgombero al fine di garantire la tutela dell’ambiente, delle identità territoriali e del paesaggio assicurando, nel contempo, adeguati livelli qualitativi dell’offerta di servizi per la balneazione.

3. Le costruzioni e le strutture esistenti utilizzate ai fini dell’esercizio di attività turistico- ricreative, comunque realizzate, sia sopra che sotto il suolo, purché regolarmente autorizzate/concessionate dal Comune alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono, su dichiarazione del concessionario da presentare al Comune, classificate come di facile rimozione e sgombero.  La richiesta deve essere corredata da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, con la quale si attestino le caratteristiche costruttive delle opere realizzate sul demanio nel loro complesso, gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all’esercizio, la loro totale e completa rimuovibilità, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi, salvo il normale deperimento d’uso, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del titolo concessorio.

4. Le strutture esistenti regolarmente autorizzate all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento, realizzate in muratura ordinaria o elementi prefabbricati, che comunque non rispondano ai requisiti di cui al precedente  comma 1, per le quali il concessionario non abbia presentato richiesta ai sensi del precedente comma 3, sono considerate non amovibili.

 

Rispetto al comma 3-ter dell’articolo 69 della l.r.42/2000 lettera b) :

Art. …

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari

 

  1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.
  2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all’articolo 69, comma 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
  3. L’esercizio delle attività accessorie di cui al comma 2 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.
  4. Le attività accessorie di cui al comma 2 sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.
  5. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell’ambito delle attività accessorie di cui al comma2 inrelazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

 

  1. Le attività accessorie di cui al comma 2 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.
  2. Il comune definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all’attività di balneazione, l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all’esame delle commissioni di cui all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed a cui si applica l’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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