CAMAIORE. Divieto di transito a tutti i veicoli, anche residenti ed autorizzati, nella frazione di Migliano nella strada comunale Migliano-Orbicciano, nel tratto compreso tra la Marginetta e la località detta “Moccheto” dalle ore 8 alle ore 18 di martedì 20 agosto: è il provvedimento previsto da un’ordinanza della Polizia Municipale di Camaiore per consentire il reinterro della tubazione per uso irriguo nella vecchia mulattiera di Migliano-Orbicciano. In caso di avversità metereologiche il divieto è imposto per il giorno successivo.

Questo il testo completo dell’ordinanza:

IL COMANDANTE

 

Viste le direttive impartite in merito all’organizzazione amministrativa dal Sindaco;

Vista la richiesta prot. n. 37862 pervenuta in data 14/08/2013, e successiva integrazione prot. N. 38034 del 16/08/2013 dal Sig. Rosignoli, residente in Camaiore (LU), frazione Migliano 42, in qualità di titolare della concessione per uso irriguo dell’acqua intubata nella strada comunale Migliano-Orbicciano, di provvedimenti sulla viabilità in Camaiore (LU) frazione Migliano, sulla Strada comunale Migliano-Orbicciano per lavori di reinterro della tubazione dell’acqua;

Vista la richiesta prot. n. 34209 del 24/07/2013 indirizzata all’Ufficio Lavori Pubblici, avente ad oggetto il reinterro della tubazione per uso irriguo nella vecchia mulattiera Migliano/Orbicciano e la successiva presa d’atto del Responsabile dell’U.O. Servizi Manutentivi Ing. Filippo Bianchi con prot. 35973 dello 01/08/2013;

Visto pertanto che si rende necessario adottare tutti i provvedimenti di viabilità al fine di garantire la Sicurezza Pubblica e non creare disagi agli utenti stradali;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo C.D.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l’art. 107 del D.L. n° 267 del 18.08.2000 ( T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

 

Sono presi i seguenti provvedimenti di viabilità in Camaiore (LU) Frazione Migliano, per eseguire lavori, come da domanda che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

 

  • Istituzione del divieto di transito, a tutti i veicoli anche residenti ed autorizzati in frazione Migliano, nella strada comunale Migliano-Orbicciano nel tratto compreso tra la Marginetta e la località detta “Moccheto” dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del giorno 20/08/2013.

      In caso di avversità metereologiche il divieto è imposto per il giorno successivo 21/08/2013;

 

alle seguenti prescrizioni:

 

  1. 1.      L’Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità e per lesioni di eventuali diritti di terzi, causata dall’emanazione della presente ordinanza.
  2. 2.      Dovrà essere arrecato il minor intralcio possibile alla circolazione pedonale e veicolare, con indicazione di percorsi alternativi se necessario con presegnalazioni nelle intersezioni a maggior traffico della chiusura della strada.
  3. 3.      Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e ai residenti se necessario.
  4. 4.      Dovrà essere messa in atto tutta la segnaletica stradale prevista con indicazione degli orari di chiusura al transito veicolare e pedonale e dovrà essere data massima informazione alla cittadinanza residente con tutti i mezzi ritenuti idonei.
  5. 5.      Il richiedente dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge se necessarie.
  6. 6.      Sono esenti dalla presente ordinanza i veicoli del richiedente utilizzati per i lavori di reinterro.
  7. 7.      Dovrà essere osservato quanto previsto dal regolamento comunale per l’attuazione del piano di classificazione acustica.
  8. 8.      In caso di sospensione dei lavori e comunque al termine degli stessi, la strada dovrà essere riaperta nella massima sicurezza per la circolazione stradale.
  9. 9.      In caso di danneggiamento della segnaletica verticale e/o orizzontale, il richiedente dovrà, a suo carico, ripristinarla come previsto dal CDS.
  10. 10.  I divieti imposti dovranno essere bilingue (italiano-inglese).

 

La presente ordinanza può essere revocata per motivi di sicurezza stradale, di ordine pubblico e per necessità dell’Amministrazione Comunale. La mancata esecuzione della revoca e della sospensione indicata, presuppone la violazione dell’art. 650 del c.p. da parte del richiedente della presente.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni, o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ovvero ricorso entro 60 giorni, ai sensi dell’ articolo 37 del Codice della strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  termini tutti decorrenti dalla data del presente provvedimento.

 

Sarà cura del richiedente, con i propri addetti, apporre 48 ore prima la relativa segnaletica e al suo mantenimento, anche nelle ore notturne, come previsto dal C.D.S. e dal regolamento di esecuzione.

 

La presente ordinanza decade alle ore 24,00 del giorno ultimo richiesto.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

 

Camaiore, 16/08/2013

                                                                                

                                                                                  

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                                                                                      

                                                                                            Dott. Palmerini Carlo

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