VIAREGGIO. Il Comune di Viareggio andrà al dissesto finanziario: quella che nelle settimane passate era stata ventilata come una probabilissima ipotesi è oggi diventata realtà.  Ad accertare le condizioni disastrose delle casse comunali è stato l’Organo di Revisione economico finanziaria.

La notizia era nell’aria da giorni, dopo che lo stesso sindaco Leonardo Betti aveva dato per imminente la dichiarazione di dissesto salvo poi tentare di evitare questa strada e intraprendere quella del piano di riequilibrio pluriennale. Adesso ogni dubbio è fugato. I conti in rosso del Comune – il disavanzo certificato supera i 53 milioni di euro, senza considerare la voragine di conti delle varie società partecipate, Viareggio Patrimonio in testa – hanno reso non percorribile ogni altra soluzione alternativa.

Cosa prevede la legge. Come recita il Testo Unico degli Enti Locali, “la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale […] e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

“La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione”.

Le conseguenze del dissesto. “A seguito della dichiarazione di dissesto […] sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

“Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto […] i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Chi gestisce il dissesto. Per i comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri: questi sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

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ultimo aggiornamento: 27-09-2014


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