Perchè i procedimenti penali vengono archiviati (a volte) anche se si ha ragione.

Lo spiega, in “Pronto Avvocato”, il legale viareggino Fabrizio Bartolini:

Lo spunto per questa riflessione nasce da una recente decisione della Procura di Roma che ha deciso di archiviare una denuncia proposta da una ragazza per diffamazione sui social network.

Indubbio, nel caso in esame, che vi fossero state espressioni denigratorie pubblicate sui social ed indubbio è che il reato di diffamazione ( art. 595 c.p.) si concretizzi qualora un soggetto offenda la reputazione altrui comunicando con più persone.

Quindi la ragazza denunciante aveva ragione ma nonostante ciò si è vista archiviare il procedimento con la seguente motivazione: “Le espressioni denigratorie costituiscono un modo efficace di sfogare la propria rabbia e godono di scarsa credibilità“.
A sporgere denuncia era stata una ragazza romana, definita da un amico “una malata mentale, una bipolare che si imbottisce di psicofarmaci” e figlia di un padre “ubriaco che la maltratta“.
Per la Procura la denuncia è però infondata perché quanto si scrive su Facebook non ha portata diffamatoria agli occhi di terzi.

Ed è su questa considerazione che si apre la questione o meglio la problematica delle richieste di archiviazione sempre più cospicue e che possono essere causa di ingiustizie.

Volendo spezzare una lancia a favore delle Procure v’è da dire che spesso queste sono sommerse di denunce infondate e quindi debbono, in qualche modo, arginare il fenomeno e che nella maggior parte dei casi, soprattutto in casi delicati, fanno bene il loro lavoro: si pensi solo all’incomiabile lavoro svolto dalla Procura di Lucca nel caso della Strage di Viareggio.

Ma v’è anche da dire che spesso vengono richieste archiviazioni ove non sono state fatte indagini o totalmente infondate e fare opposizione, seppur possibile ed in alcuni casi doverosa, mette il denunciante in una strada in salita verso il riconoscimento dei propri diritti.

I motivi per cui la Procura può chiedere l’archiviazione sono, ovviamente, i più disparati ed in questo articolo non si guarderà alle richieste dI archiviazione legittime in quanto totalmente infondate ma a quelle proposte nonostante uno abbia ragione.

Vi sono, infatti,  diversi casi in cui la persona denunciante ha ragione eppure il procedimento non va avanti: come è possibile?

Nel caso sopra descritto a titolo di esempio il motivo risiede, semplicemente, nella interpretazione della legge che nel nostro ordinamento è così ampia da far si che non vi sia certezza del diritto e soprattutto che una stessa causa, presentata, dinanzi a due giudici diversi possa avere probabilmente due risultati differenti.

E’ per questo motivo che, all’entrata del mio Studio, ironicamente, ho esposto un cartello “ La legge non è uguale per tutti” non tanto a ricordo che alcune cause possono anche essere pilotate ma, su un piano più prettamente onesto,proprio a ricordo che grazie alla interpretazione della legge lo stesso caso o un caso simile avrà risultati differenti a seconda del giudice che lo tratterà.

Sul lato della interpretazione si può vedere, sicuramente, il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno e tutto ed il contrario di tutto può essere argomentato: si pensi solo a cosa è accaduto in materia di usura bancaria ove a fronte di una legge chiara (L.108/96) alcuni giudici hanno ribaltato la situazione applicando un regolamento della Banca D’Italia che legge non è.

Quindi sotto la luce della interpretazione si possono avere risultati inspiegabili e richieste di archiviazione ingiuste.

Altri motivi di richiesta di archiviazione, sempre nel caso si abbia ragione, si possono avere per superficialità da parte della Procura che non svolge il proprio lavoro come dovrebbe e cioè non fa indagini, non sente le persone informate sui fatti ecc.

E’ accaduto non poche volte che, dopo diversi anni dalla presentazione della querela, la Procura abbia richiesto l’archiviazione senza aver svolto indagini e solo per togliersi il fascicolo di torno.

Emblematico fu un caso che mi capitò ove era stata presentata denuncia per falsa testimonianza e calunnia nei confronti di soggetti che avevano sottoscritto delle dichiarazioni durante una riunione e poi nel corso del processo avevano negato, nel corso del processo, di averle firmate. In quel procedimento il predetto era stato però registrato ad insaputa dei sottoscriventi e quindi venne prodotto, in sede di denuncia, sia la registrazione sia la sbobinatura risultando inequivocabile che quella dichiarazione era stata da loro sottoscritta. Eppure la Procura dopo 3 anni e mezzo dalla presentazione della querela e senza compiere indagini aveva richiesto l’archiviazione poi superata con l’opposizione e successiva condanna dei rei, ma intanto l’archiviazione, inspiegabilmente, era stata comunque richiesta!

Altri casi che si verificano in sede di archiviazione e che  ci fanno porre delle domande sono le celerissime archiviazioni in materia di usura bancaria.

E’ capitato personalmente al sottoscritto che a fronte di una querela presentata alle 9 di mattina in materia di usura bancaria venisse richiesta l’archiviazione alle ore 12.00 dello stesso giorno quando la Procura avrebbe dovuto incaricare, quantomeno, un perito per far fare i conteggi e valutare se vi fosse nel caso specifico usura o meno: cosa che ovviamente non ha potuto fare in un poche ore.

In questi casi la richiesta di archiviazione probabilmente è dettata da una politica volta ad eliminare tali tipi di azione, in alcuni periodi veramente copiose, seguendo quella linea giurisprudenziale – molto discutibile – ma più propensa alla eliminazione di tali denunce e volta a creare un deterrente per azioni future.

Ma, come tutte le cose, vi è sempre l’altro lato della medaglia e ,a fronte di richieste di archiviazione assurde, si assiste anche a procedimenti penali che vanno avanti in maniera inconcepibile ed inspiegabile. Mi ricordo un caso in cui un mio assistito venne portato a processo perchè ritenuto responsabile di aver falsificato una firma su un testamento e tra gli atti di indagine vi era una chiara perizia calligrafica in cui si dichiarava che la firma non era in alcun modo rapportabile alla firma dell’imputato!

Una spiegazione logica, pertanto, tante volte sfugge anche agli operatori del diritto senza poi contare che in alcune Procure vige persino la prassi di far decidere del destino delle querele non al Sostituto Procuratore incaricato ma bensì al praticante che lo affianca (come mi riferì una mia praticante di studio che poi venne affiancata ad un Procuratore volendo scegliere la strada del concorso in magistratura): non dico che il praticante non si metta a studiare o non approfondisca la pratica ma sicuramente non si può dire avere quella esperienza di un Sostituto Procuratore.

E ritornando al caso della ragazza diffamata su facebook si potrebbe citare come ad esempio a Lucca la Procura abbia deciso un caso analogo ritenendo la sussistenza del reato ma abbia archiviato, poi,  il procedimento per tenuità del fatto: a mio avviso interpretazione più conforme al dettato normativo che negli ultimi anni tra modi alternativi di definire il procedimento e depenalizzazioni varie va sempre più verso uno sgravio dei ruoli in carico ai giudici.

Ricapitolando, pertanto, i  diversi modi di interpretazione della normativa, una possibile superficialità e mancanza di indagini, una linea dettata dal voler scoraggiare alcune tipi di azioni ( quali quelle contro le banche) possono essere alcuni dei motivi che portano alla richiesta di archiviazione anche se si ha ragione.

Quindi aver ragione ed ottenerla, si capirà, non è la stessa cosa ed è per questo motivo che si parla di realtà e verità processuale che è molto, molto differente da quella quotidiana.

Per informazioni e approfondimenti visitate il sito www.bartolinistudiolegale.com o scrivete a [email protected] 

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