Perché la donazione non viene mai consigliata dai notai

Lo spiega l’avvocato Fabrizio Bartolini

Se vi è capitato di andare da un notaio e chiedere di effettuare un atto di donazione ad esempio in favore dei vostri figli, quasi sicuramente questi ve lo avrà sconsigliato magari suggerendovi l’istituto della vendita.

Cerchiamo di capire il perché.

Il sistema italiano di tutela dei legittimari fa sì che la presenza di un atto di donazione renda particolarmente difficoltosa la circolazione del bene donato.
Questo in quanto nel caso vi sia una riduzione di legittima questa è caratterizzata da retroattività reale, cioè si esplica anche nei confronti dei terzi (che siano acquirenti della proprietà e titolari di diritti reali di godimento o di garanzia): lo prevedono gli artt. 561 e 563 c.c. senza contare poi che la lesione di legittima si determina al momento del decesso del donante. Dunque, lo stato d’instabilità inizia con la donazione e termina con il momento in cui il legittimario può impugnare l’atto.
Ma se sono figlio unico questo problema non sussiste, vero?

In realtà anche la Corte di Cassazione sul punto ha avuto modo di sottolineare come la predetta situazione di instabilità non sia esclusa dall’assenza di discendenti (o coniugi o ascendenti) (indicati come legittimari dall’art. 536 c.c.) al momento della donazione: infatti, rammenta la Corte, la donazione può essere impugnata anche da chi non era ancora nato, oppure non era stato riconosciuto, o adottato, o non aveva contratto matrimonio con il donante, al momento in cui l’atto di donazione fu compiuto. Tali soggetti anche se “compaiono sulla scena” dopo la stipula dell’atto calcolano la propria quota legittima con riferimento al momento della donazione e possono impugnare l’atto se questo ha leso la detta quota.

Per questi motivi anche se in alcuni casi possono rimanere solo teorici le banche non concedono mutui a chi voglia acquistare un immobile che proviene da donazione almeno che non siano trascorsi venti anni.

Infatti la l. n. 80/2005 ha introdotto il limite temporale di venti anni, modificando gli artt. 563 (con riferimento all’azione contro i successivi acquirenti) 561 c.c. (con riferimento ai pesi e alle ipoteche, i quali restano efficaci dopo venti anni, ma è prevista la compensazione in denaro se la domanda è proposta entro dieci anni dalla successione).

E tra l’altro qualora ci si rivolga ad un’agenzia immobiliare e questa abbia taciuto il fatto della provenienza dell’immobile da donazione, quest’ultima potrà essere condannata al risarcimento dei danni dovuti a tale omissione e questo in quanto la donazione è “normalmente” pregiudizievole e va quindi resa nota. 

 

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ultimo aggiornamento: 18-01-2019


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