Si apre un nuovo capitolo nella lunga vicenda degli autovelox. Con l’entrata in vigore, lo scorso 12 luglio, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti firmato l’8 giugno, viene finalmente definita la disciplina sull’omologazione dei dispositivi utilizzati per rilevare il superamento dei limiti di velocità.
L’obiettivo è fare chiarezza su una questione che da anni alimenta ricorsi e pronunce dei tribunali: la validità delle multe elevate dagli autovelox non omologati.
Il provvedimento arriva dopo le recenti decisioni della Corte di Cassazione, che ha ribadito come l’approvazione ministeriale di un dispositivo non equivalga alla sua omologazione, requisito espressamente previsto dal Codice della Strada affinché le rilevazioni possano essere utilizzate come prova dell’infrazione.
Per mettere ordine alla materia, il Ministero ha pubblicato un elenco dei dispositivi considerati conformi ai requisiti previsti dal decreto del giugno 2017. Sono 24 i decreti di approvazione inseriti nell’allegato del nuovo provvedimento e gli autovelox che vi rientrano vengono considerati omologati.
Complessivamente sono 3.150 gli apparecchi che soddisfano questi requisiti. Restano invece fuori circa 850 autovelox, che risultano privi dell’omologazione e che, in attesa della necessaria documentazione da parte delle aziende produttrici, sono stati disattivati.
In Toscana i dispositivi interessati sono 143, per lo più installati prima del giugno 2017. Non è escluso che alcuni siano già spenti o non più operativi, ma non esiste un elenco ufficiale degli autovelox non omologati: per individuarli è necessario confrontare i dati con il censimento pubblicato dal Ministero.
Per gli automobilisti che hanno ricevuto una sanzione, la verifica è possibile controllando sul verbale marca, modello e matricola dell’apparecchio utilizzato. Incrociando queste informazioni con il censimento ministeriale si può stabilire se il dispositivo rientra tra quelli omologati oppure no e valutare l’eventuale presentazione di un ricorso.
Resta però un limite importante: il decreto non ha effetto retroattivo. Ciò significa che le multe già notificate possono essere contestate soltanto nel rispetto dei termini previsti dalla legge, ossia 60 giorni per il ricorso al Prefetto oppure 30 giorni per quello davanti al Giudice di Pace. Per i verbali ormai definitivi, invece, il nuovo provvedimento non produce effetti.
