Nomi e cognomi in cronaca: quando pubblicarli e quando la legge e la deontologia impongono di non farlo

Perché di alcune persone pubblichiamo nome e cognome e di altre no? Perché in certe notizie chi è coinvolto viene identificato, mentre in altre le generalità non vengono rese pubbliche? È una domanda che ogni tanto ritorna, accompagnata dal sospetto che esistano due pesi e due misure o che una redazione decida arbitrariamente chi identificare e chi no. Non esistono persone di serie A e persone di serie B, né un trattamento di favore riservato ad alcuni e negato ad altri. Esistono criteri giornalistici, regole deontologiche e responsabilità che devono valere per tutti, indipendentemente dal nome, dalla provenienza o dalla posizione sociale della persona coinvolta.La questione è molto più complessa. Riguarda uno dei principi fondamentali del giornalismo: il diritto di cronaca, che deve confrontarsi con l’interesse pubblico, la dignità delle persone e le regole deontologiche della professione.Partiamo dagli esempi.

Nel corso degli anni abbiamo pubblicato i nomi di persone coinvolte in vicende giudiziarie di enorme rilevanza pubblica. Come nel caso della donna di Viareggio condannata in primo grado a 18 anni per aver travolto e ucciso con il proprio Suv un uomo che le aveva rubato la borsa (si attende la fissazione dell’Appello)..Abbiamo pubblicato il nome dell’uomo condannato per gli omicidi di due donne a Marinella di Sarzana. Abbiamo raccontato la vicenda di un ex sacerdote finito al centro di uno scandalo giudiziario per l’utilizzo delle offerte dei fedeli destinate ai poveri e le sue frequentazioni private. E quella di una guardia giurata coinvolta negli omicidi di due donne, una a Prato e una a Montecatini Terme. Perché in questi casi i nomi sono stati pubblicati? Perché si trattava di vicende di particolare gravità, con un evidente interesse pubblico e una rilevanza giudiziaria e sociale. Naturalmente, sempre specificando lo stato dei procedimenti e rispettando la presunzione di non colpevolezza quando dovuta. Questo, però, non significa che ogni persona denunciata, arrestata o fermata debba automaticamente finire con nome e cognome sulle pagine di un giornale. Se raccontiamo di uno spacciatore trovato in pineta con tre dosi di cocaina, qualche grammo di hashish o marijuana, dobbiamo necessariamente pubblicarne l’identità? No. Possiamo raccontare l’intervento delle forze dell’ordine, il quantitativo di sostanza sequestrato, le contestazioni e gli eventuali provvedimenti senza trasformare le generalità della persona in un’informazione indispensabile. E non cambia nulla se quella persona si chiama Abdul, Mohamed, Mario o Giovanni. Non è il nome, né tantomeno la provenienza, a determinare il trattamento giornalistico. Le regole devono essere uguali per tutti.

Poi c’è un capitolo completamente diverso, sul quale è necessario essere molto chiari: la violenza sessuale e gli abusi sui minori.Qui non si tratta di una semplice scelta editoriale. La tutela dell’identità della vittima è un obbligo deontologico preciso. E questo comporta una conseguenza molto importante: non si pubblica il nome dell’autore della violenza quando, attraverso quella pubblicazione, la vittima può essere identificata, anche indirettamente. Facciamo un esempio concreto. Recentemente abbiamo raccontato la vicenda di un medico condannato definitivamente, entrato in carcere a Pisa per aver abusato di una ragazza, anche attraverso gesti di natura sessuale. Perché non pubblichiamo il suo nome, nonostante la condanna definitiva e l’ingresso in carcere? Perché la pubblicazione delle sue generalità potrebbe consentire di risalire all’identità della vittima. E questo è esattamente ciò che le regole deontologiche ci impongono di evitare. Non importa che ci sia una condanna definitiva. Non importa che il responsabile stia già scontando la propria pena. La vittima conserva il diritto alla riservatezza e il giornalista ha il dovere di proteggerla. Lo stesso principio vale, con una tutela ancora più rigorosa, quando sono coinvolti minorenni. Non pubblichiamo nomi, fotografie o particolari che possano consentire di identificarli, direttamente o indirettamente. La protezione dei bambini e degli adolescenti viene prima della curiosità dei lettori.Il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, in vigore dal 1° giugno 2025, è molto chiaro. Le norme stabiliscono che le vittime di violenza non devono essere rese identificabili neppure indirettamente. In particolare l’articolo 25 impone di assicurare l’anonimato di chi ha subito violenze fisiche e psicologiche, evitando particolari che possano condurre alla sua identificazione. Non si tratta, dunque, di proteggere il responsabile di un reato. Si tratta di non infliggere un’ulteriore violenza a chi quella violenza l’ha già subita.

C’è poi un altro principio fondamentale che accompagna tutta la cronaca giudiziaria: la presunzione di non colpevolezza. Una persona indagata non è una persona condannata, un arresto non equivale a una sentenza e una condanna di primo grado non può essere presentata come definitiva. Il lavoro di una redazione non consiste nel pubblicare tutti i nomi che conosce. Consiste nel valutare la rilevanza dell’informazione e nel rispettare i limiti imposti dalla legge e dalla deontologia.

Non ci sono nomi da pubblicare per compiacere la curiosità dei social, né nomi da nascondere per convenienza. Ci sono regole da rispettare, responsabilità da assumersi e principi che devono valere per tutti. Il diritto di cronaca non è il diritto di mettere chiunque alla gogna. E la libertà di informare non significa poter ignorare la dignità e i diritti delle persone. Un giornale deve raccontare i fatti, anche quelli più gravi e scomodi. Ma deve sapere che esiste una differenza fondamentale tra informare i cittadini e mettere a rischio la riservatezza di chi ha subito una violenza. Perché il diritto di sapere dei lettori non può mai diventare una seconda violenza per chi ha già avuto il coraggio di denunciare.

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