VIAREGGIO. Ecco il testo completo dell’ordinanza emessa dal Tar del Lazio con la quale ha respinto il ricorso presentato dal Viareggio.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro genetirale 10407 del 2014, proposto dalla Soc Fc Esperia Viareggio Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso l’avv. Ernesto Stajano in Roma, via Sardegna, 14;

contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall’avv. Michel Martone e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n. 44;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Lega Italiana Calcio Professionistico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto, Maurizio Marino, con domicilio eletto presso Bruno Biscotto in Roma, via G. Pisanelli, 40;
Covisoc, Lega Professionisti di Serie C (Lega Pro), Lega Nazionale Serie D, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Soc Sf Aversa Normanna Srl, Soc Us Arzanese Srl, entrambe non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della decisione n. 21 del 23.07.14 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva che respinge il ricorso nel giudizio iscritto al r.g. ricorsi n. 22/14 presentato dalla società ricorrente avverso la decisione/delibera del 18.07.14 con la quale non è stata concessa la licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2014/2015);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Coni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Lega Italiana Calcio Professionistico;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso proposto dalla F.C. Esperia Viareggio s.r.l. avverso la decisione dell’Alta Corte di giustizia sportiva (d’ora in poi, Alta Corte) n. 21 del 23 luglio 2014, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società avverso la delibera del Consiglio federale Figc – C.U. n. 14/A del 18 luglio 2014, che aveva negato la licenza nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro per la stagione sportiva 2014-2015;
Considerato che con la predetta decisione l’Alta Corte ha respinto il ricorso, pur avendo dato atto della sua tardività perché presentato oltre il termine prescritto, atteso che il procedimento “è scandito da una procedura accelerata, compatibile con la scadenza del termine perentorio, come termine di decadenza, durante il giorno festivo”;
Considerato di poter prescindere dall’esame del primo motivo con il quale si censura la riscontrata tardività del ricorso proposto dinanzi all’Alta Corte, apparendo il gravame privo di sufficiente fumus;
Considerato che alla F.C. Esperia Viareggio s.r.l. era stata negata la licenza nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro per la stagione sportiva 2014-2015 per aver depositato polizza fideiussoria di € 600.000,00 rilasciata dalla società di intermediazione finanziaria Confidi Centrale Consorzio Garanzia Fidi, anziché, come previsto dalla normativa federale (Comunicato n. 144/A del 6 maggio 2014), rilasciata da Istituto Bancario che figuri nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e per essere risultata falsa la successiva fidejussione rilasciata su carta e logo della Banca popolare di Vicenza;
Visto il primo motivo, con il quale si afferma la validità della fidejussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria;
Considerato che tale motivo non appare suscettibile di positiva valutazione avendo il Comunicato n. 144/A del 6 maggio 2014, che ha approvato il sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014-2015, espressamente previsto, al Titolo I, lett. d), punto 7, che il sodalizio sportivo deve depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della stessa Lega, da fornirsi “esclusivamente” attraverso fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, rilasciata da “Banche che figurano nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca di Italia”;
Considerato che l’uso della terminologia “esclusivamente” rende evidente l’intenzione della Lega Pro di considerare valide solo e soltanto le fidejussioni rilasciate dai soggetti che lo stesso Comunicato ha espressamente individuato – in modo dunque tassativo – e cioè le “Banche che figurano nell’Albo delle Banche tenuto dalla banca di Italia”;
Considerato che tale Comunicato n. 144/A del 6 maggio 2014 – impugnato dinanzi a questo giudice ove la sua formulazione dovesse intendersi nel senso di escludere le garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria – non è stato gravato dinanzi all’Alta Corte, con la conseguente violazione della c.d. vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbligava parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione assunta dal giudice sportivo (Tar Lazio, sez. III quater, 17 aprile 2014, n. 4138; id. 21 giugno 2013, n. 6258);
Considerato infatti che l’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, individua le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, distinguendole da quelle che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale;
Considerato che in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);
Considerato che anche il motivo con il quale si denuncia l’inosservanza del c.d. dovere istruttorio è stato dedotto per la prima volta dinanzi a questo giudice;
Considerato che comunque lo stesso – oltre ad essere improcedibile per le ragioni sopra dette, e cioè per inosservanza del vincolo della pregiudiziale sportiva – appare anche infondato atteso che la stessa società ha cercato di sanare l’irregolarità depositando una fidejussione rilasciata su carta e logo della Banca popolare di Vicenza ma questa è risultata poi falsa;
Considerato che non rileva l’asserita buona fede della ricorrente nel depositare la seconda fidejussione risultata poi falsa, potendo tale elemento soggettivo, ove dimostratosi veritiero, rilevare in altra e diversa sede ma non può scalfire il dato, questa volta oggettivo, di aver versato una garanzia falsa e, quindi, in pratica, di non aver versato alcuna garanzia;
Considerato infine che il principio del c.d. soccorso istruttorio si applica nel caso di integrazione della documentazione presentata ma insufficiente allo scopo ma non nell’ipotesi – che si verifica nel caso in esame – di mancata presentazione del documento (id est, garanzia) richiesto;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

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ultimo aggiornamento: 06-08-2014


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