LUCCA. Il 14 agosto è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  che istituisce, presso tutte le Prefetture, gli elenchi provinciali degli operatori economici (fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

Il Decreto ha inteso mettere a “sistema” un istituto – “White List” o elenco – che fino ad ora aveva trovato applicazione solo in relazione alle esigenze di controllo antimafia in specifici contesti, quali quelli della ricostruzione “post sisma” in Abruzzo e nell’Italia settentrionale, nonché dell’EXPO 2015 di Milano.

A tali elenchi possono chiedere di essere iscritte le Aziende, aventi sede legale in provincia, che operano nei settori tassativamente individuati dal decreto ed elencati sul sito della Prefettura, alla voce, “Amministrazione trasparente”, ove sono anche disponibili i modelli necessari per la presentazione delle varie istanze, oltre ad ogni necessaria informazione sulle modalità d’iscrizione.

L’iscrizione nelle “White List” è aperta anche alle imprese “straniere”, cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Il conseguimento dell’iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano “soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”.

L’iscrizione nelle “White List”, avente natura esclusivamente volontaria, avrà validità per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone.

L’inserimento negli “elenchi” in questione – consultabili in questa provincia attraverso il sito istituzionale della Prefettura all’indirizzo www.prefettura.it/lucca  – conferisce all’impresa, oltre ad una qualificazione etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.

Infatti, l’iscrizione nei citati elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

 

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ultimo aggiornamento: 04-09-2013


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