PIETRASANTA. Il Coordinamento delle Imprese Lapidee dell’Apuo-Versiliese “dopo aver domandato più volte un tavolo di confronto con l’assessore Marson e alla Regione Toscana, e dopo aver chiesto a più riprese di far tacere le false voci sulle attività produttive che già stanno gravemente ledendo le aziende sul piano economico, finanziario e, non da ultimo, di immagine, ha promosso l’impugnativa della proposta della giunta regionale di Pit avente valenza di piano paesaggistico, con un ricorso collettivo delle imprese lapidee al Tar della Toscana”. Lo scrive il Coordinamento in una nota.

“L’impugnazione, rivolta alla Regione Toscana nella persona del presidente protempore e al ministro protempore del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, è stata presentata per richiedere l’annullamento della delibera della giunta regionale della Regione Toscana avente ad oggetto ‘Proposta di deliberazione al C.R. Adozione dell’integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico’, nonché di tutti i suoi contenuti e per il riconoscimento dei debiti danni risarcitori. Le imprese comunicano fin da ora che saranno impugnati tutti gli atti successivi.

“Negli ultimi mesi le imprese dell’agro-marmifero delle Apuane hanno dovuto assistere loro malgrado ad una serie di attacchi violenti sulle loro attività. E continuano, in maniera ingiustificata e fra mille equivoci, gli attacchi di Legambiente e di Italia Nostra, associazioni no profit e senza alcun potere legislativo, responsabili di un numero spropositato di menzogne che si poggiano sull’unica base di false ideologie, che non hanno nulla a che vedere con la realtà, che sono portate avanti solo ed esclusivamente per la voglia di mettersi in mostra e di trovare spazio nei media dai vari rappresentanti locali, e con l’intento di far valere ragioni che non esistono cavalcando l’onda dei social network che, come ben si sa, si poggiano su consensi fasulli e superficiali. Anche nei confronti delle associazioni, qualora queste non interrompessero le loro azioni delatorie, le imprese prenderanno le debite misure legali e cautelari e domanderanno in sede giudiziaria risarcimenti per il danno economico e di immagine.

“Il dato più sconcertante dell’intera vicenda è riferibile all’assessore Regionale Anna Maria Marson, responsabile di un’azione violenta, illegittima, fortemente difettata sotto l’aspetto giuridico-legislativo, istruttorio e procedurale e che è volta unicamente a ledere l’identità del territorio, della sua attuale realtà produttiva e del suo futuro. Le aziende tutte, e i lavoratori, chiedono le dimissioni dell’Assessore Marson per i gravi danni che già sta provocando ad una realtà territoriale salda e solida da centinaia di anni e comunicano, inoltre, che non si faranno piegare da un disegno paesaggistico che ha il solo sapore di un disegno politico completamente avulso dalla realtà e che non tiene conto dei diritti e delle procedure nazionali e costituzionali, prima ancora che territoriali o regionali.

“Le aziende e i lavoratori, chiedono la condanna della Regione Toscana e il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, derivanti alle imprese dall’azione illegittima degli atti già allo stadio attuale.

“L’assessore Regionale Marson dica quali somme ha investito per la redazione di un PIT pieno zeppo di errori procedurali, istruttori e legislativi: il primo grave errore consiste nell’affidare ad un atto amministrativo di incerta natura e sconosciuti contenuti l’obiettivo de ‘la progressiva riduzione di dette attività (escavazioni, ndr) a favore di funzioni coerenti con i valori e le potenzialità del sistema territoriale interessato, mediante un Progetto integrato di sviluppo, da definire con successivo atto, che individui anche le diverse misure attivabili allo scopo’. Nel piano redatto, il non meglio precisato ‘Progetto integrato di sviluppo’, è ancora da avviare ed è di assai dubbia legittimità, poiché non risultano individuate né le responsabilità istituzionali o private, né le fonti, né i tempi di attuazione.

“Il Pit, avente valenza di Piano Paesaggistico, incide pesantemente su valori costituzionalmente tutelati quali la proprietà privata e l’impresa, e determina, altresì, l’illegittima sostituzione delle fonti del diritto cui spetta di dettare la normativa sul paesaggio.

Marmo“La Regione Toscana ha omesso il necessario bilanciamento tra la salvaguardia del paesaggio e gli altri interessi di rilevanza costituzionale, introducendo una disciplina che comporta l’integrale sacrificio sia del diritto di proprietà che della libera iniziativa economica privata, con conseguente violazione dei principi – di rilevanza costituzionale e comunitaria – di proporzionalità ed adeguatezza.

“Il provvedimento di riduzione delle attività, pur avendo ad oggetto un piano paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale, si occupa di attività estrattive nel solo comprensorio delle Alpi Apuane, senza disciplinare quelle espletate in altre località, con conseguente discriminazione e penalizzazione delle società del Coordinamento che vedono, quindi, compromessa la loro quota di mercato. Da questi dati si evince come nella delibera vi siano sussistenti e consistenti profili di immediata lesività delle imprese lapidee. Sicuramente un ambito legislativo nel quale il Piano della Marson non può muovere i suoi passi.

“Gli atti impugnati dalle Imprese del Coordinamento appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento per violazione dei principi generali in tema di gerarchia delle fonti; violazione e falsa applicazione della normativa nazionale contenuta nel codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 42/2004); violazione dei principi comunitari di adeguatezza e proporzionalità dell’attività della pubblica amministrazione; violazione dei principi generali sul giusto procedimento della costituzione; violazione dei principi ex art. 41, 42 e 43 della costituzione.

“Lo strumento del Piano Paesaggistico, così come disciplinato sia dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sia dalla LRT 1/2005, non può legittimamente incidere, sino a sopprimerlo, un diritto di coltivazione che è parte integrante ed essenziale del diritto di proprietà, costituzionalmente tutelato. E non può “espropriare”, se non in presenza di motivi d’interesse generale – e qui non ce ne sono – la proprietà privata, salvo indennizzo, ai sensi dell’art. 42 della Costituzione. Lo stesso pregiudizio è valido per le aziende munite di autorizzazione all’escavazione in quanto concessionarie degli agri marmiferi ai sensi di legge, e anche per le forme di proprietà collettiva degli agri marmiferi per le comunità territoriali

radici marmo“L’atto della Regione Toscana omette di valorizzare ‘il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni’, disconosce l’identità e la storia del territorio delle Alpi Apuane, mentre la tutela del paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime; lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, qualora intervengano sul paesaggio, devono assicurare la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari e informare l’attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

“La Regione Toscana non può determinarsi in materia con l’autonomia che l’amministrazione regionale si è auto-attribuita. La Marson non ha compiuto una adeguata ricognizione dei vincoli, non ha osservato l’obbligo di un preventivo confronto e concerto con il Ministero, con gli Enti Locali, con il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con gli imprenditori del marmo e i sindacati dei lavoratori del marmo: nessuno di tali soggetti ha avuto notizia dei documenti predisposti dalla Regione se non dopo la pubblicazione, sulla banca dati regionale, della delibera oggi impugnata”.

Le aziende che hanno impugnato il Pit sono: Henraux S.P.A., Cecconi Pietro & C. S.N.C. di Cecconi Anna Maria & C., Da.Vi. S.R.L., Soc. Cooperativa fra i condomini lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani A R.L., Tre Elle S.R.L., Italmarble Pocai S.R.L., Migliorini & Bertacchi S.R.L., Tre Emme Import-Export S.R.L., Società Escavazione Pietra Del Cardoso S.R.L., Giorgina Marmi S.R.L., Barsi Marmi S.A.S., Comunione Beni Comuni di Levigliani, Landi Group S.R.L., Luana Marmi S.A.S., Rossi Celso S.R.L., Savema S.P.A., Walton Carrara Succ.Ri S.R.L., Acqua Bianca Marmi S.R.L., C.M. S.R.L. Cave Marmo Import Export, Cave Focolaccia S.R.L., In. Gr. A. S.R.L., Inerti Minucciano S.R.L. Unipersonale, Mi. Gra. S.R.L., Peranto S.R.L., Bianco Royal S.R.L., Cooperativa Apuana Marmi S.R.L., Ezio Ronchieri S.P.A, Gmc S.P.A., Ideat Marmi S.R.L., Marmi Ducale S.R.L., Angeloni Giuliano, Turba Cava Romana S.R.L., Sermattei S.R.L.

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“La tutela delle imprese del lapideo e la salvaguardia del paesaggio possono convivere”