“Caro Sindaco, prendo nota dalla stampa odierna dell’ennesimo “caso” sollevato dalle opposizioni relativamente alla questione “ICare”, evidentemente al fine di recuperare un po’ della visibilità scomparsa a causa del lavoro e dell’impegno messo in atto dalla Sua Amministrazione nel risollevare – finalmente – le sorti della nostra Città. Come al solito, nessuna critica costruttiva, nessun proposito futuro, ma soltanto vaghe allusioni ed illazioni a vicende sulle quali oggi (stra)parla chi proviene da quella parte politica che, in passato, ha contribuito a portare Viareggio al dissesto.

Nello specifico, il casus belli è una sentenza del 31 gennaio scorso della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – la quale, già di per sé, dovrebbe avere rilevanza esclusivamente nello specifico caso concreto e nella fattispecie decisa – che in realtà non riguarda direttamente ICare (neppure citata), ma soltanto la titolarità del potere impositivo di riscossione dei tributi nell’ambito della vicenda fallimentare della Viareggio Patrimonio s.r.l.

In particolare, il punto in discussione era se tale potere potesse essere esercitato dalla Viareggio Patrimonio s.r.l. in liquidazione – ed in esercizio provvisorio dopo il fallimento – secondo l’affidamento del servizio mantenuto in capo alla società prima del suo fallimento dall’Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Viareggio, quale Ente controllante.
La CTP di Lucca ha semplicemente stabilito che, nel caso di specie, il potere di riscossione non può essere esercitato dalla società a seguito del suo fallimento, perché l’esercizio provvisorio disposto dal Giudice Delegato del Tribunale di Lucca attiene solo e soltanto alla temporanea continuazione delle attività di impresa e non delle funzioni pubbliche affidate dall’Ente controllante.
Ciò perchè, stante i vincoli ed il controllo derivanti dalla procedura concorsuale (che ha finalità proprie e tassative di conservazione del patrimonio e di soddisfazione dei creditori della massa), diviene impossibile in corso di fallimento l’esercizio dei poteri pubblici che la legge attribuisce all’Ente titolare della pretesa impositiva affidata alla società “in house”, ossia il Comune di Viareggio, al quale tale potere deve tornare.

È solo in tale contesto ed a sostegno del proprio orientamento come sopra delineato che la Commissione Tributaria di Lucca ha fatto riferimento all’art. 14 co. 6 del d.lgs. 175/2016 ed in particolare alla sua ratio. Tale norma, di recente emanazione, prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni non possono gestire i medesimi servizi di quella fallita mediante altre società a partecipazione pubblica.

Il tutto per concludere nel senso che, dopo il fallimento, la società concessionaria titolare di affidamento diretto di un pubblico servizio non può più continuare a gestire quel servizio ed il relativo potere deve tornare all’Ente suo titolare.
Come si vede, ogni riferimento a ICare nella fattispecie è totalmente fuori luogo, se non pretestuoso, sia perché la norma in questione è entrata in vigore l’8.09.2016, allorquando ICare era già operante (la trasformazione di Asp in ICare è del 22.04.2016, ratificata con delibera del consiglio comunale esecutiva il 16.05.2016; il piano industriale è stato approvato il 30.05.2016 ed il 31.05.2016 sono stati trasferiti i dipendenti nella nuova società), sia perchè non si rinvengono nella disciplina su citata ed in particolare nelle disposizioni transitorie (artt. 25 e s.s.), norme che rendano retroattivo o comunque in altro modo applicabile al caso di specie il divieto di cui sopra. Diversa questione è quella relativa all’affidamento diretto dei servizi a ICare, in luogo della gara pubblica.

Anche sul punto, è appena il caso di rilevare che se la gara pubblica rappresenta la regola, l’affidamento diretto è da ritenersi ammissibile in presenza di tutti i presupposti di legge, oggettivi e soggettivi, e di precise motivazioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità che giustifichino tale scelta.
Ebbene, la scelta operata dal Comune di Viareggio nell’affidare i servizi in discorso a ICare ha consentito, nel pieno rispetto della legge, di riprendere in tempi celeri l’organizzazione e l’attività di riscossione interrotta dal fallimento di Viareggio Patrimonio, salvaguardare le posizioni dei dipendenti, razionalizzare le spese di gestione del servizio e tutto questo in tempi ristrettissimi e con tutte le difficoltà legate alla grave situazione economica del Comune ed allo spettro – poi verificatosi – del Commissariamento per le note vicende elettorali.

In tre parole: efficacia, efficienza ed economicità.

Ora – e mi rivolgo al signor Poletti ed a chi egli rappresenta – restiamo tutti in attesa di conoscere le vostre alternative, le vostre proposte, le vostre soluzioni: è facile pontificare senza assumersi la responsabilità di ciò che si dice e di ciò che si fa. Del resto, arrivare a sostenere che l’Amministrazione comunale abbia “favorito” il fallimento di Viareggio Patrimonio s.r.l. è un altro nonsenso (per usare un eufemismo), sol che si pensi alla circostanza per cui il fallimento di una società è valutato e disposto da un Tribunale all’esito di una istruttoria tesa a verificare se sussista o meno uno stato di insolvenza: o i presupposti ci sono – e nel caso di Viareggio Patrimonio era circostanza nota a tutti, non solo agli addetti ai lavori – o non ci sono; per cui non sono certamente rimessi alla discrezionalità di alcuno, se non del Tribunale che li esamina. Tutto questo per evidenziare come, ancora una volta, si è voluto appositamente creare una “tempesta in un bicchier d’acqua”, senza avere la minima idea di ciò di cui si parla. Ed allora, caro Sindaco, non resta che passare oltre a tanta pochezza, invitandoLa a perseverare in quanto di buono è stato fatto fino ad oggi per il bene della Città. Avv. Fabrizio Miracolo

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ultimo aggiornamento: 03-04-2017


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