Il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso presentato dal Circolo Velico contro il Comune di Viareggio nella vicenda del ponticello mobile sul lago di Massaciuccoli. La decisione, depositata oggi, segna un importante passaggio nella lunga controversia che da mesi contrappone l’associazione sportiva all’amministrazione comunale sul diritto di utilizzare il varco per il transito delle imbarcazioni.
Il giudice ha infatti rigettato integralmente il ricorso, condannando inoltre il Circolo Velico a rimborsare al Comune le spese di lite, quantificate in 2.740 euro, oltre accessori di legge.
Il nodo del ponticello
La vicenda nasce dalla chiusura temporanea del ponticello mobile, disposta dal Comune nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo pontile sul lago. Il Circolo Velico aveva chiesto al Tribunale, con un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile, di ordinare la riapertura del passaggio per consentire il transito delle proprie imbarcazioni, sostenendo di vantare un diritto derivante da un contratto di sublocazione stipulato prima della concessione rilasciata dalla Regione Toscana al Comune.
La concessione è del Comune
Nella motivazione della sentenza, il giudice ricorda che la Regione Toscana ha concesso al Comune di Viareggio, in via esclusiva e temporanea, l’area demaniale del lago comprendente anche il ponticello mobile, attribuendo all’ente la gestione, la manutenzione e la responsabilità dell’infrastruttura.
Il Tribunale osserva inoltre che il contratto di sublocazione invocato dal Circolo Velico non è opponibile al Comune, trattandosi di un bene demaniale disciplinato dalla successiva concessione regionale. Per questo motivo viene esclusa la sussistenza del cosiddetto “fumus boni iuris”, cioè il presupposto essenziale per ottenere la tutela cautelare richiesta.
La riapertura parziale non chiude il contenzioso
Nel corso del giudizio il Comune aveva comunicato la riapertura del ponticello, avvenuta dal 16 aprile scorso dopo la riduzione dell’area di cantiere. Tuttavia il passaggio è stato riattivato soltanto nella parte automatizzata, con un varco di circa 4,5 metri, mentre il Circolo Velico continuava a chiedere l’apertura dell’intera larghezza di circa 8 metri. Proprio per questo il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse cessazione della materia del contendere e ha esaminato il merito del ricorso.
Ricorso respinto
Dopo aver ricostruito la vicenda, il Tribunale conclude che il diritto rivendicato dal Circolo Velico non trova fondamento in un titolo opponibile al Comune concessionario, ma esclusivamente in una situazione di fatto derivante da un contratto che non può prevalere sulla concessione demaniale rilasciata dalla Regione. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
