Sentenza del Tar sui rifugi per animali, c’è la firma dell’avvocato fiorentino Pietro Ghinassi

C’è anche la firma di un legale del Foro di Firenze dietro una sentenza destinata a fare giurisprudenza in materia di rifugi per animali e strutture di ricovero non autorizzate.

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha infatti confermato la legittimità dell’intervento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria nei confronti di una struttura privata che ospitava un elevato numero di cani senza le autorizzazioni previste dalla normativa.

A rappresentare il Comitato Interregionale Animalista, intervenuto nel giudizio a sostegno dell’operato dell’Asp, è stato l’avvocato Pietro Ghinassi del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione.

La pronuncia dei giudici amministrativi fissa alcuni principi di particolare rilievo. In primo luogo stabilisce che una struttura destinata stabilmente al ricovero di numerosi animali non può essere considerata una semplice abitazione privata, anche quando è gestita da volontari e senza fini di lucro, ma deve rispettare la disciplina prevista per rifugi e stabilimenti destinati all’accoglienza degli animali.

La sentenza conferma inoltre la competenza dei Servizi veterinari dell’Asp ad adottare i provvedimenti nei confronti delle strutture prive della necessaria registrazione, escludendo che tali interventi rientrino tra i poteri straordinari attribuiti al sindaco.

Altro punto centrale riguarda l’obbligo della registrazione preventiva, ritenuta indispensabile per consentire i controlli sui requisiti strutturali e igienico-sanitari, sul benessere animale, sulla tracciabilità e sull’idoneità complessiva delle strutture.

I giudici hanno inoltre ritenuto legittimo il divieto imposto dall’Asp di introdurre nuovi animali nella struttura, considerandolo una conseguenza diretta della mancata autorizzazione.

L’unico aspetto sul quale il ricorso è stato accolto riguarda il trasferimento dei cani. Secondo il Tar, prima di procedere allo spostamento degli animali sarebbe stato necessario svolgere un’istruttoria più approfondita, con la puntuale identificazione di ciascun cane, la verifica dei microchip e l’individuazione delle strutture autorizzate destinate ad accoglierli.

La decisione, quindi, non mette in discussione i poteri dell’Asp, ma impone all’amministrazione di rinnovare la fase istruttoria prima di adottare un nuovo provvedimento.

«Si tratta di una sentenza importante – commenta l’avvocato Pietro Ghinassi – perché chiarisce che anche i rifugi gestiti da privati o associazioni senza fini di lucro devono rispettare il sistema autorizzatorio previsto dalla normativa europea e nazionale. Il volontariato rappresenta un valore fondamentale, ma non può sostituire il sistema dei controlli pubblici, indispensabile per garantire legalità, tracciabilità e tutela degli animali».

Per il Comitato Interregionale Animalista, la pronuncia costituisce un precedente di rilievo, destinato a incidere sull’interpretazione delle norme che disciplinano i rifugi e le strutture di ricovero per animali in tutta Italia.

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