(foto Pomella)
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CAMAIORE. S-classificare la zona lungomare: da demanio marittimo a beni disponibili dello Stato. Questa la ricetta anti-aste proposta dall’Udc di Camaiore e da PierFrancesco Pardini in particolare

Un ordine del giorno dettagliato, che riportiamo integrale:


IL CONSIGLIO COMUNALE RILEVATO E DATO ATTO CHE:

il Comune, con atto rep.n° 1259 del 10/08/2000 del Direttore Tributario dell’Ufficio del Territorio di Lucca ( n…. del…..,) ha provveduto ad acquistare dallo Stato, una fascia di arenile, già inquadrata nel demanio marittimo, evidenziata nella planimetria in scala 1:25000 datata 11/11/1965 (…..datata……..)che si allega sotto la lettera “ A “, per realizzarvi la passeggiata a a mare di Lido di Camaiore, che va dalla Fossa dell’Abate al Viale Sergio Bernardini ( …… a………;

– la categoria del “ demanio marittimo “ è individuata dall’articolo 28 del codice della navigazione, nel lido del mare e nella spiaggia , e dall’’art 822, comma 1, del codice civile, nel lido del mare, nella spiaggia, nelle rade e nei porti

– i codici sopra citati non danno la definizione di detti concetti precisati, peraltro, dalla dottrina e dalla giurisprudenza come segue:

a) lido: zona di riva bagnata dalle acque, fino al punto che viene coperto dalle ordinarie mareggiate, estive ed invernali;

b) spiaggia: tratto di terraferma contiguo al lido, che risulta relitto a causa del naturale ritirarsi delle acque ma che sia pur sempre idoneo ai pubblici usi del mare;

– il dettato normativo non prevede la nozione di “ arenile”, la cui definizione, peraltro, attingibile dalle numerose sentenze che hanno avuto per oggetto la materia, si può individuare in un “ ampliamento del concetto di spiaggia” dalla quale il mare si è ormai stabilmente e permanentemente ritirato;

– il carattere della demanialità è ormai ascrivibile, per consolidata giurisprudenza, ad alcuni criteri distintivi quali .a) che l’area sia normalmente raggiungibile dalle mareggiate ordinarie ; b) che l’area si tuttora utilizzabile per i pubblici usi del mare identificabili nell’accesso, approdo e tiro in secco dei natanti;nella pesca, nella difesa nazionale e nella balneazione;

– con l’affermarsi, partire dagli anni ’70, di una sempre più marcata valenza socio-economica del demanio marittimo, alla quale ha corrisposto una rapida evoluzione dei cc.dd “ pubblici usi del mare” che ha aperto la strada a nuove utilizzazioni del demanio connesse all’esercizio di attività terziarie, sempre più legate ad esigenze sociali, che hanno visto nascere e progredire, sotto il profilo commerciale, esercizi di vendita delle più svariate tipologie di merci, bar, ristoranti, pizzerie artigianali, gelaterie,gestione di case per vacanze, strutture ricreative – campi da calcetto, piscine, pallavolo,strutture abitative ecc;

– gli originari interessi, tutelati dal codice della navigazione risalente al 1942, consistenti nella difesa nazionale, nel traffico marittimo, nella pesca, hanno ceduto il passo agli stabilimenti balneari ad alle correlate attività imprenditoriali e di servizio, le più svariate: dai cinema, alle farmacie, alle sale giochi, ai pubblici esercizi ed al commercio in genere;

– può dirsi in atto una crisi di identità del demanio marittimo che, da una concesione3stayica e di presidio di preminenti interessi identitari dello Stato – navigazione e difesa nazionale -è passato ad una fase di evoluzione dinamica, basata essenzialmente sulla plurisettorialità dell’interesse pubblico marittimo e sulla correlativa dilatazione dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione che sono oggi finalizzati ad una attività selettiva di quelle vocazioni imprenditoriali e d’uso che, rispettose delle previsioni urbanistiche ed ambientali, meglio soddisfano i bisogni della collettività ;

– Considerato che tutto questo porta il Comune a dover richiedere alle competenti Autorità Marittime, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 del codice della navigazione, una esclusione dal demanio marittimo, per essere incluse nel patrimonio disponibile dello Stato e da questi trasferite agli enti locali in attuazione delle previsioni del cosiddetto “ Federalismo demaniale,” di tutte quelle zone o aree demaniali marittime che non siano più ritenute idonee, per la loro situazione di fatto, a soddisfare i “ pubblici usi del mare”;

– Rilevato che tali zone possono ricomprendere tutte le aree oggi stabilmente destinate a sede di immobili regolarmente costruiti ed agibili, accatastati ed indicati, nel catasto stesso, come fruenti del diritto di superficie, per i quali vengono regolarmente richiesti e pagati i tributi tipici di ogni unità immobiliare urbana ( ICI, trasporto rifiuti ecc)

TUTTO CIO’ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dare mandato al Sindaco e all’Amministrazione affinché il Comune richieda, nei modi e termini di legge,alle competenti Autorità Marittime, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 del codice della navigazione, di voler sclassificare dal “ demanio marittimo” tutte quelle aree che, poste nelle immediate adiacenze della passeggiata a mare, e Viale Sergio Bernardini, meglio individuate nella planimetria allegato B, parte bordata in rosso, , per mantenerle pur sempre inquadrate nella categoria dei beni pubblici statale, ma nella tipologia dei beni disponibili come già classificata la passeggiata a mare garantendo sempre e concedendo il passaggio pubblico già previsto dal piano dei varchi e di dare mandato al Presidente del Consiglio di trasmettere detta delibera ai Rappresentanti del Governo Nazionale, a tutti i Comuni rivieraschi e all’ANCI.  

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